Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale per la Carta docente (TAR Abruzzo n. 533 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale esecuzione della sentenza passata in giudicato, intervenuta nel corso del giudizio di ottemperanza, determina la dichiarazione di cessata la materia del contendere. Il giudice dell’ottemperanza è comunque tenuto a esaminare il merito della domanda, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. La fondatezza del ricorso risulta dimostrata dalla stessa esatta e tempestiva esecuzione compiuta dall’amministrazione debitrice dopo la proposizione del ricorso, la quale integra il presupposto per la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Avezzano, in funzione di Giudice del Lavoro, il riconoscimento del diritto all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate in sentenza, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del beneficio per un importo complessivo di euro 1.000,00. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza del giudicato dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione coattiva della sentenza.
Nel corso del giudizio, il Ministero si costituiva depositando documentazione attestante l’avvenuto adempimento. La ricorrente confermava di aver ottenuto la provvidenza richiesta nel mese di gennaio 2026, successivamente al deposito del ricorso, e invocava comunque la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato come la pretesa azionata dalla ricorrente fosse stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Da ciò è derivata la dichiarazione di cessata la materia del contendere, trattandosi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il TAR ha, tuttavia, ritenuto necessario esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale. La fondatezza del ricorso è stata desunta dalla stessa condotta del Ministero, la cui sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da ottemperare ha confermato la legittimità della pretesa azionata.
Il Collegio ha, inoltre, verificato la sussistenza dei presupposti per l’esecuzione del giudicato previsti dall’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, e il verificarsi della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, per effetto del perfezionamento della notificazione all’amministrazione e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Alla luce di tali elementi, il Ministero è stato condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in considerazione del valore della controversia, della natura seriale della stessa e della sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.