Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica dei docenti (TAR Calabria n. 332 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi di pagamento derivanti da un giudicato formatosi davanti al giudice del lavoro e ordina la piena esecuzione del titolo. Il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, si applica alle somme dovute per effetto di sentenze di condanna. Decorso inutilmente il termine assegnato, va nominato il Commissario ad acta, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, un’insegnante, ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro del 08.11.2024. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione 500,00 euro per ciascun anno scolastico documentato, oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato il 25.11.2024. Poiché l’amministrazione non aveva dato esecuzione, la docente ha proposto ricorso al giudice amministrativo. Il Ministero e gli Uffici scolastici si sono costituiti con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo azionato e rileva che il giudicato è stato ritualmente notificato. Su questa base verifica il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Il Collegio sottolinea come la documentazione versata in atti e le difese delle parti comprovino che l’amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione al titolo. L’inerzia integra il presupposto dell’inottemperanza.

Il ricorso è pertanto ritenuto fondato e viene accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, mediante la messa a disposizione dell’importo dovuto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il Commissario, su istanza della parte che attesti il perdurante inadempimento, darà corso al procedimento entro i sessanta giorni successivi, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il Tribunale delega infine il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine concesso. Le spese di lite, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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