Inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso della figlia del proprietario (TAR Piemonte n. 1823 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la legittimazione a ricorrere spetta al destinatario dei provvedimenti impugnati, ossia a chi ne subisca gli effetti diretti. Il familiare che dichiari di agire in nome proprio, senza allegare alcun titolo di legittimazione diverso dalla relazione di parentela e senza fornirne prova, è carente di legittimazione attiva. L’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm., non consente la sostituzione processuale: il ricorso proposto in luogo del titolare della posizione sostanziale è inammissibile.

Il Fatto

Una ricorrente agisce dichiarando di essere figlia del proprietario di immobili situati in area agricola, ricadenti nella fascia di rispetto di un corso d’acqua e in zona soggetta a vincolo idrogeologico. Il padre aveva realizzato una batteria di servizi igienici prefabbricati e un box in lamiera zincata senza permesso di costruire. Il Comune aveva poi respinto la domanda di condono edilizio e disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime.

La ricorrente impugna la determinazione di acquisizione e quella di rigetto del condono, deducendo la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, dell’art. 1 della legge n. 308 del 2004 e il difetto di motivazione. L’amministrazione eccepisce l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso e ne chiede il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Destinatario unico dei provvedimenti impugnati è il proprietario del terreno e dei manufatti abusivi, in quanto tale raggiunto dall’ordine di demolizione, dal diniego di condono e dall’acquisizione dell’area. Solo a lui gli atti sono riferibili e solo lui può dolersi dei relativi effetti.

La ricorrente afferma di essere figlia del proprietario e di occupare gli immobili, ma non allega né documenta alcun titolo che la abiliti a impugnare. Il rapporto di parentela, di per sé, non trasferisce la titolarità della posizione sostanziale né conferisce la legittimazione processuale. La circostanza che il padre sia detenuto non è stata accompagnata da alcuna prova, così come non è provata la qualità di figlia.

Il Collegio ricorda che nel giudizio amministrativo non è consentita la sostituzione processuale. La legittimazione a ricorrere è species dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno dell’art. 39 cod. proc. amm. Chi agisce in nome proprio deve essere titolare della situazione giuridica incisa dal provvedimento, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Il Tribunale rileva inoltre che i provvedimenti risalgono a molti anni prima e che il ricorso è stato proposto a notevole distanza di tempo. Ciò non viene utilizzato come ragione autonoma di irricevibilità, ma conferma l’assenza di un titolo di legittimazione personale della ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza. La ricorrente è condannata a rifondere al Comune euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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