Sopravvenuto annullamento in autotutela e improcedibilità del ricorso (TAR Calabria n. 331 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura comparativa interna diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione annulli in autotutela la procedura stessa e il ricorrente non impugni i successivi atti di ritiro. In tal caso l’eventuale annullamento giurisdizionale degli atti originari non arrecherebbe alcuna utilità concreta alla parte, essendo venuta meno la procedura dalla quale la pretesa di collocamento in graduatoria trae origine. La persistenza di un interesse alla sola regolazione delle spese processuali non è idonea a sorreggere la coltivazione del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di ruolo dell’ente locale, ha impugnato la graduatoria finale della procedura comparativa indetta per la copertura, tramite progressione tra le aree, di un posto di istruttore. Al termine della selezione risultava prima classificata la controinteressata, seguita dal ricorrente.

Deduceva l’illegittimità della valutazione dei titoli di entrambi, chiedendo la riformulazione della graduatoria e il proprio collocamento al primo posto. Costituitosi il Comune, questi eccepiva l’improcedibilità per l’intervenuta rettifica della graduatoria; in seguito, con delibera di Giunta e successiva determinazione dirigenziale, disponeva l’annullamento in autotutela dell’intera procedura ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Il ricorrente estendeva l’impugnazione con motivi aggiunti ma non gravava gli atti di ritiro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda la regola consolidata secondo cui si ha sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso, quando sopravvenga un atto o un fatto che, pur non integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, renda sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Richiama, in tal senso, il Consiglio di Stato, Sez. V, 5.9.2025, n. 7213.

Nel caso concreto, la Giunta comunale ha impartito indirizzo per l’annullamento d’ufficio in autotutela della procedura comparativa e il responsabile del settore competente vi ha dato attuazione con successiva determinazione. Gli atti di ritiro non risultano impugnati dal ricorrente.

Da ciò deriva che la parte non ricaverebbe alcun vantaggio dalla coltivazione del giudizio: l’annullamento giurisdizionale degli atti originari, in assenza della procedura annullata, non potrebbe produrre alcun effetto utile. Il Collegio rileva altresì che il ricorrente, in sede di prelievo, ha ribadito la permanenza dell’interesse al solo fine della regolazione delle spese processuali, circostanza che non vale a sostenere l’interesse sostanziale.

Il Tribunale soggiunge che il distinto contenzioso promosso dalla controinteressata avverso i provvedimenti di autotutela è stato definito in senso sfavorevole alla ricorrente medesima, ragione per cui non si prospetta neppure una reviviscenza della procedura conclusa con la graduatoria qui impugnata.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le circostanze e l’esito in rito, unitamente alla sostanziale acquiescenza manifestata dal ricorrente rispetto agli atti di annullamento, giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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