Esclusione dal reclutamento VVF per infortunio non documentato (TAR Lazio n. 12799 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il mancato superamento della prova di capacità operativa, determinato dall’interruzione di un modulo anche in conseguenza di un infortunio occorso durante l’esecuzione, comporta legittimamente l’esclusione dalla procedura e la cancellazione dagli elenchi del personale volontario. L’infortunio può configurare causa di forza maggiore idonea a giustificare la ripetizione della prova solo se documentato in modo oggettivo e tempestivo, tale da consentire di ricollegare con certezza l’evento all’esecuzione della prova stessa. In particolare, la diagnosi dei sanitari deve essere specifica, basata su accertamenti oggettivi e non meramente anamnestici, e non deve sussistere un apprezzabile lasso temporale tra lo svolgimento della prova e la visita medica tale da rendere possibile l’inserimento di fattori esterni in grado di recidere il nesso causale.
Il Fatto
La ricorrente, vigile del fuoco volontario iscritto nell’apposito elenco, partecipava alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, indetta con D.M. n. 238 del 14.11.2018. Durante l’esecuzione delle prove motorie di cui all’Allegato C del bando, al primo modulo, mentre eseguiva le trazioni alla sbarra, accusava un forte dolore al gomito che la costringeva a interrompere l’esercizio. Solo due giorni dopo si recava al pronto soccorso, dove le veniva riscontrata una diagnosi di “esiti di stiramento muscoli del comparto laterale avambraccio sinistro”. La Commissione decretava comunque l’esclusione dalla procedura, senza consentire la ripetizione della prova, con conseguente cancellazione dalle liste del personale volontario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione, rilevando che oggetto del giudizio è il provvedimento di esclusione, mentre il bando e l’Allegato C sono impugnati quali meri atti presupposti.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulla medesima procedura di reclutamento, secondo cui l’infortunio può costituire causa di forza maggiore solo se sussistono specifici indici: l’immediatezza della visita medica, la diagnosi oggettiva e non generica, la riconducibilità eziologica dell’infortunio al tipo di prova, l’assenza di preesistente sintomatologia. Nel caso in esame, la certificazione del pronto soccorso è stata rilasciata due giorni dopo lo svolgimento della prova, la diagnosi è fondata su una mera algia digitopressoria senza esami strumentali e non emergono ulteriori elementi per ritenere l’infortunio imprevedibile conseguenza dell’esecuzione dell’esercizio.
La Corte ha quindi escluso che il mancato superamento della prova dipendesse da un evento accidentale, ritenendo invece che la documentazione offerta non consentisse di superare la presunzione di inidoneità fisica all’espletamento delle funzioni di vigile del fuoco. Ha inoltre precisato che il provvedimento di esclusione non è affetto da eccesso di potere, trattandosi di applicazione vincolata della previsione dell’Allegato C, e che la conseguente cancellazione dagli elenchi dei volontari è ragionevole e proporzionata, non potendosi consentire a un soggetto giudicato inidoneo di svolgere le mansioni per cui è stato ritenuto inadatto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.