Sanatoria edilizia, no alla riqualificazione d’ufficio dell’istanza (TAR Campania n. 1860 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non spetta alla pubblica amministrazione riqualificare, formalmente e sostanzialmente, l’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per convertirla d’ufficio in una domanda ex art. 36-bis. Le tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001, come modificate dal D.L. n. 69/2024, non introducono alcun condono e non escludono l’applicazione dei limiti dimensionali. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non rende inefficace l’ordinanza di demolizione, ma ne sospende la sola esecutività fino alla definizione, anche tacita, della domanda di sanatoria. È inammissibile il motivo di gravame avverso la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 che si risolva in un’illegittimità derivata, non essendo stati accolti i motivi principali.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto l’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e la successiva ordinanza-ingiunzione della sanzione pecuniaria di euro 20.000, irrogata a norma dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
L’istanza di accertamento di conformità era stata presentata dopo un’ordinanza di demolizione, relativa alla realizzazione di una tettoria, di un vano aggiuntivo adibito a bagno e alla trasformazione di un porticato in area interna abitabile. Il Comune, pur intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo. Secondo i ricorrenti, l’amministrazione avrebbe dovuto riconvertire d’ufficio l’istanza ex art. 36 in una domanda ex art. 36-bis del testo unico edilizia. Il Tribunale esclude questo esito, richiamando il proprio orientamento secondo cui non spetta alla pubblica amministrazione la riqualificazione, formale e sostanziale, di un’istanza presentata ad altri scopi e secondo altre forme (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1751/2025).
Da questa premessa discende, a cascata, l’infondatezza delle censure costruite sui contenuti della disciplina dell’art. 36-bis. Il diniego non può essere sindacato alla luce di una disposizione che presuppone una domanda mai proposta in quei termini.
Il secondo mezzo, incentrato sull’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001, è parimenti respinto. La norma, a seguito della modifica delle percentuali di tolleranza operata dal D.L. n. 69/2024, non ha introdotto alcun condono. Per le opere eseguite prima del 24.5.2024 la percentuale di tolleranza è determinata nella misura del 6%. Nel caso concreto i ricorrenti non contestano una pur ridotta discrepanza rispetto a tale soglia, ma sostengono l’inapplicabilità di qualsiasi limite dimensionale in forza della pretesa natura condonistica della disciplina: assunto che il Collegio non condivide.
Il Tribunale affronta poi la tesi secondo cui l’ordinanza di demolizione sarebbe divenuta inefficace per effetto dell’istanza di sanatoria. I ricorrenti confondono la disciplina del condono, che rende inefficace la precedente ordinanza di demolizione, con l’effetto sospensivo proprio dell’accertamento di conformità. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 2567 del 2023, il Collegio ribadisce che l’istanza non incide sulla validità dell’ordinanza ma comporta la mera sospensione della sua esecutività fino alla definizione della domanda di sanatoria.
Quanto alla sanzione pecuniaria, l’impugnazione è dichiarata inammissibile per assenza di motivi specifici, essendo dedotta solo in via deduttiva la pretesa illegittimità derivata. Respinti i motivi principali, anche questa censura non può trovare accoglimento. Il ricorso è quindi respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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