Il diniego di cittadinanza per precedente penale nel decennio è legittimo (TAR Lazio n. 8205 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’amministrazione esercita un potere amplamente discrezionale che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Tale valutazione, che ha natura prognostica e riguarda l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi e la condotta di vita, è sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto profili estrinseci e formali: verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Il diniego fondato su una condanna penale intervenuta nel decennio antecedente la domanda è legittimo, senza che rilevi l’eventuale successivo decorso del tempo, che potrà semmai fondare una nuova istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva negato la concessione della cittadinanza italiana. Il diniego trovava la sua motivazione nella condanna per ricettazione in concorso riportata nel 2014, mentre la domanda risultava presentata nel 2018, quindi entro il decennio dalla condanna stessa. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento deducendo vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ripercorso gli approdi giurisprudenziali in materia, ormai granitici, secondo cui l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione nel procedimento di concessione della cittadinanza si esplica in un potere valutativo circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Questa valutazione deve considerare un complesso di circostanze, tra cui le condizioni lavorative, economiche, familiari e l’irreprensibilità della condotta, come ribadito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 5913 del 2011 e dalle numerose pronunce della stessa Sezione.
La Corte ha precisato che la concessione della cittadinanza rappresenta il suggello di un processo di integrazione già compiuto, la formalizzazione di una preesistente situazione di cittadinanza sostanziale. L’inserimento dello straniero può avvenire solo quando l’amministrazione ritenga che questi possieda ogni requisito atto a dimostrare la capacità di inserirsi in modo duraturo, mediante un giudizio prognostico che escluda futuri problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale. La norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, l. n. 91/1992, prevede che la cittadinanza “può” essere concessa, confermando la natura discrezionale della decisione.
Da ciò deriva che il sindacato giurisdizionale non può spingersi oltre la verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e dell’esistenza di una motivazione logica, coerente e ragionevole. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, riservata all’autonoma determinazione di quest’ultima, potendo solo censurare le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, come l’illogicità, la contraddittorietà o l’irragionevolezza della scelta.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse legittimo, avendo l’amministrazione formulato un giudizio di non compiuta integrazione in considerazione delle condotte penalmente rilevanti oggetto della segnalazione. Alla luce delle circostanze fattuali allora note, il diniego non risultava viziato, essendo stato adottato entro il decennio dalla condanna, e il ricorso è stato respinto.
Il Collegio ha infine osservato che, essendo trascorso il periodo senza che al ricorrente possa essere addebitata alcuna menda comportamentale, oggi potrà essere presentata una nuova domanda di cittadinanza, compensando le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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