Verificazione tecnica sull’impossibilità della demolizione dell’abuso edilizio (TAR Puglia n. 774 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, quando l’amministrazione dichiari l’impossibilità tecnica di eseguire l’ordine di demolizione contenuto in una sentenza passata in giudicato, non è vincolato alle valutazioni tecniche poste a fondamento dell’atto dirigenziale. Ove sussista un contrasto tra le perizie di parte e le precedenti valutazioni dell’amministrazione, che avevano presupposto la possibilità dell’intervento demolitorio, il Collegio deve disporre una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., affidandola a soggetto terzo munito di adeguata competenza. L’accertamento istruttorio deve verificare la possibilità di rimozione dell’abuso anche mediante tecniche alternative a quelle tradizionali, senza pregiudizio per le parti legittime dell’edificio.

Il Fatto

Il ricorrente agiva per l’ottemperanza della sentenza del TAR Puglia, che aveva accertato l’illegittimità di una sopraelevazione realizzata sull’immobile della controinteressata e ordinato la demolizione. Il Comune, tuttavia, con successiva determinazione dirigenziale, dichiarava l’impossibilità di procedere alla demolizione, disponendo in alternativa la fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 38, secondo comma, d.P.R. n. 380/2001.

Avverso tale determinazione il ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo che le perizie poste a fondamento dell’atto avrebbero considerato solo metodi di demolizione tradizionali, senza esaminare tecniche alternative come il taglio della struttura, e che l’atto stesso si poneva in contraddizione con la relazione tecnica comunale del 2015 e con il progetto di fattibilità approvato dal Comune nel 2019.

La Motivazione della Corte

Il TAR, premessa la conversione del rito disposta con ordinanza del 15.10.2025, rileva che le questioni sottese all’impugnazione dei motivi aggiunti richiedono un approfondimento di natura tecnica. Il contrasto tra le valutazioni versate in atti — le perizie che escludono la demolizione con tecniche tradizionali e i precedenti elaborati comunali che ne presupponevano la possibilità — non può essere risolto dal Collegio sulla base dei soli elementi documentali prodotti dalle parti.

L’istituto della verificazione, disciplinato dall’art. 66 cod. proc. amm., consente al giudice amministrativo di acquisire un accertamento tecnico affidato a organo dello Stato o di altro ente pubblico dotato di specifica competenza nella materia controversa. Nel caso di specie, il Collegio ritiene necessario affidare l’indagine al Genio Civile di Bari, quale soggetto terzo rispetto alle parti e all’amministrazione resistente, in grado di offrire garanzie di imparzialità e adeguata qualificazione professionale.

I quesiti sottoposti al verificatore sono articolati su tre livelli: in primo luogo, se la sopraelevazione abusiva possa essere rimossa senza pregiudicare la stabilità e l’integrità delle parti legittime dell’edificio, anche con tecniche diverse da quelle tradizionali; in secondo luogo, in caso di risposta negativa, quali siano le ragioni tecniche ostative; in terzo luogo, in caso di risposta positiva, quali siano le modalità operative e i costi stimati, con valutazione delle divergenze rispetto ai precedenti elaborati tecnici comunali e giudizio di attendibilità complessiva sulle valutazioni dell’amministrazione.

Il Collegio fissa il termine di centoventi giorni per il deposito della relazione conclusiva, prevedendo la convocazione delle parti per le operazioni peritali con facoltà di nomina di consulenti tecnici di parte, e rinvia la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 09.06.2027, riservando alla stessa la liquidazione del compenso del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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