Avviso orale legittimo anche in assenza di contestazioni giudiziarie (TAR Calabria n. 1393 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’avviso orale ex art. 3 del D. Lgs. n. 159/2011, il giudizio di pericolosità sociale non richiede la prova di una dedizione abituale a traffici delittuosi o la contestazione di specifici reati, essendo sufficiente che l’autorità di polizia sospetti, sulla base di elementi di fatto, la configurabilità di una personalità propensa a comportamenti antigiuridici. La misura può essere disposta anche in assenza di contestazioni sottoposte all’autorità giudiziaria, purché il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche tali da far ragionevolmente presumere l’esistenza di una pericolosità sociale. Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio di tale ampia discrezionalità è limitato ai profili di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o erroneità dell’iter logico motivazionale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’avviso orale emesso dal Questore di Vibo Valentia ai sensi degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fondava su un deferimento all’autorità giudiziaria del 2024 per offese a un pubblico ufficiale durante le operazioni di chiusura di un seggio elettorale, su una condanna del 2005 per lesioni personali e sull’esito di controlli che lo avevano visto in compagnia di pregiudicati.
Il ricorrente deduceva l’insussistenza di una pericolosità attuale, evidenziando la risalenza dei fatti, l’occasionalità delle frequentazioni e il rilascio, nel 2021, della licenza di porto d’armi per uso sportivo. L’Amministrazione resisteva, sostenendo la correttezza e la completezza della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure relative alla mancata dimostrazione della pericolosità sociale. Il Collegio ha richiamato la natura del giudizio di pericolosità, che non richiede la prova di una dedizione abituale al reato, ma si fonda su un sospetto qualificato circa l’appartenenza del soggetto a una delle categorie indicate dall’art. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 159/2011.
La Corte ha precisato che la misura può essere adottata anche in mancanza di contestazioni dell’autorità giudiziaria, purché il quadro complessivo riveli una personalità incline a comportamenti antisociali, e che l’autorità amministrativa gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Applicando tali principi, il Collegio ha osservato che i fatti, ancorché risalenti ed eterogenei, assumevano rilevanza nel loro insieme e andavano letti alla luce dell’episodio recente del 2024, coevo al provvedimento, che confermava le inclinazioni antisociali del soggetto. Quanto al rilascio del porto d’armi nel 2021, il TAR ha rilevato che le sopravvenienze successive — culminate nel divieto prefettizio di detenzione di armi dell’ottobre 2024 — giustificavano l’intervento monitorio. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.