Ordine di demolizione al proprietario non responsabile e sanatoria (TAR Sicilia n. 36 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e rigorosamente vincolato, la cui adozione non presuppone un accertamento di responsabilità storica in capo al destinatario, ma si correla alla mera titolarità del potere di rimuovere l’abuso, che compete al proprietario in virtù del diritto dominicale. La valutazione dell’abuso deve essere compiuta considerando l’opera nel suo insieme e non scomponendo i singoli interventi, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’impatto complessivo delle opere. L’abusività dell’edificato esclude la configurabilità di un affidamento meritevole di tutela alla conservazione della situazione di fatto illecita, indipendentemente dal tempo trascorso, e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità del provvedimento demolitorio a contenuto vincolato.

Il Fatto

Le ricorrenti, acquirenti in buona fede di due unità immobiliari site in Carini dal costruttore poi attinto da confisca per reati di criminalità mafiosa, hanno impugnato le ordinanze del 1 giugno 2021 con cui il Comune ha ingiunto la demolizione e la messa in pristino di plurime opere ritenute eseguite in totale difformità rispetto alla concessione auto-assentita con perizia giurata del 2005.

Gli interventi contestati riguardavano l’innalzamento del fabbricato fuori terra, il cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato, una piscina interrata, un manufatto adibito a servizio igienico, una tettoia in struttura lignea e un muretto di recinzione. Le ricorrenti hanno dedotto la propria estraneità agli abusi, l’assoluta sanabilità delle difformità, il difetto di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e l’irrilevanza della confisca della società venditrice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di rinvio formulata in udienza dalle ricorrenti, motivata dall’avvio delle pratiche per una nuova istanza di sanatoria ai sensi del d.l. “Salva Casa”. La richiesta non è stata supportata da alcuna documentazione probatoria e la presentazione di una nuova istanza non integra la situazione eccezionale che, sola, può giustificare il differimento della trattazione ai sensi dell’art. 73, co. 1-bis c.p.a.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato. Il motivo con cui si contestava la totale difformità è inammissibile, poiché le ricorrenti non hanno impugnato le note del 6 agosto 2020 con cui era stata attestata la formazione del silenzio-rigetto sulle istanze di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001. In assenza di impugnazione di tali dinieghi taciti, non può essere rimessa in discussione la qualificazione dell’abuso.

Nel merito, la Corte ha ribadito che la valutazione degli abusi deve avvenire sull’opera nel suo insieme, non scomponendo i singoli interventi, richiamando Cons. St. 7010/2025, Cons. St. 8848/2022 e Cons. St. 9022/2023. Le plurime opere, valutate globalmente, comportano la totale difformità rispetto al titolo.

Quanto alla posizione del proprietario, l’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 individua quali soggetti passivi il proprietario e il responsabile dell’abuso, ma il presupposto dell’ordine ripristinatorio non è l’accertamento di una responsabilità storica, bensì l’individuazione di chi ha la titolarità a eseguire l’ordine. L’abuso era peraltro noto alle ricorrenti, che si erano attivate per chiederne la sanatoria.

Infine, la Corte ha escluso la necessità di una motivazione rafforzata, ricordando che l’ingiunzione di demolizione è atto dovuto e sufficientemente motivato con la descrizione delle opere e delle ragioni dell’abusività. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto conclusivo a contenuto vincolato. Irrilevante, infine, il richiamo alla confisca della società venditrice. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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