Obbligo di provvedere espresso anche dopo il preavviso di rigetto (TAR Sicilia n. 264 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato permane anche quando sia stato comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990. Il preavviso è atto endoprocedimentale e non integra il provvedimento conclusivo: esso non è idoneo a superare l’inerzia serbata dalla pubblica amministrazione. Una volta scaduto il termine di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, il silenzio è illegittimo e il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere, motivatamente e in senso favorevole o sfavorevole, entro un termine assegnato. L’obbligo di provvedere sussiste, in regime di trasparenza e partecipazione, ogni volta che esigenze di giustizia sostanziale impongano una pronuncia espressa, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Costituzione.

Il Fatto

La società ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo dell’Assessorato regionale della Salute di concludere il procedimento di riconoscimento della Rete-Contratto “KREALAB”, avviato con istanza del 09.08.2022 e reiterato con istanza del 28.07.2025. La vicenda segue un pregresso contenzioso: un provvedimento negativo n. 15197 del 03.03.2023, già impugnato, era stato revocato con nota del 18.07.2025, a seguito della sentenza n. 76/2023 della Corte costituzionale.

Con la sentenza n. 2067 del 24.09.2025 lo stesso TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso demolitorio, precisando che restava fermo l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza, nell’ambito del proprio potere discrezionale. L’amministrazione non ha però adottato alcun provvedimento conclusivo, cosicché la società agisce per la declaratoria di illegittimità del silenzio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la revoca del precedente diniego non è stata accompagnata da alcun provvedimento formale di conclusione del procedimento. L’istanza del 28.07.2025 risulta sostanzialmente inevasa: l’amministrazione non si è determinata, né in senso favorevole né sfavorevole.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, indipendentemente dall’esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme, l’obbligo sussiste ogni qualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Costituzione, rispetto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa. Sono richiamati i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5601 del 2014, Cons. Stato, Sez. VI, n. 2318 del 2007 e TAR Calabria-Catanzaro n. 1051 del 2010.

Il passaggio centrale riguarda il preavviso di rigetto comunicato con nota del 12.01.2026. Per il TAR, tale atto, adottato ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990, è un atto endoprocedimentale, insuscettibile di superare l’inerzia dell’amministrazione. Il preavviso non conclude il procedimento e non lo esaurisce: resta quindi integro l’obbligo di provvedere. Sul punto è richiamato il precedente TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 2498 del 02.09.2024.

Sussistendo l’obbligo di provvedere, ne discende l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione regionale, che non ha concluso il procedimento nel termine prescritto dall’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990. Il ricorso è pertanto accolto e il Tribunale ordina all’Assessorato di provvedere in maniera espressa entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Quanto alla nomina del commissario ad acta, richiesta dalla ricorrente, il Collegio — considerata l’intervenuta comunicazione del preavviso di rigetto — si riserva di nominarlo in caso di perdurante inerzia e previa istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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