Falsi ideologici di agenti e pericolo di reiterazione non attuale (Cass. pen. Sez. V n. 31469 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni difformi da quelle del giudice del merito, né dedurre il travisamento del fatto, che non è previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il travisamento della prova è configurabile solo quando sia dato per certo un fatto manifestamente escluso dalle risultanze probatorie o si neghi la sussistenza di elementi pacificamente acquisiti, non quando il giudice scelga motivatamente tra opposte ricostruzioni. Il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere concreto e attuale, ancorato alla personalità dell’accusato, alle modalità del fatto e alle sue condizioni di vita o ambientali, senza che la prognosi debba spingersi a prevedere la specifica occasione per delinquere.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha accolto in parte l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari e ha applicato a quattro agenti operanti la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio di cui all’art. 289 cod. proc. pen. per otto mesi, in relazione a reati di falso loro rispettivamente ascritti.
Secondo l’accusa, gli indagati avevano attestato falsamente, nel verbale di arresto, in una relazione di servizio e in una denuncia di incidente stradale, che il conducente fermato aveva speronato l’autovettura di servizio per farla uscire di strada, aveva colpito gli operanti ed aveva tentato di riprendere la fuga. Gli agenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolando motivi sui gravi indizi di colpevolezza e sull’attualità delle esigenze cautelari, e hanno poi depositato un motivo nuovo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il primo motivo, versato in fatto. Ricorda che il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: non è consentito chiedere una rilettura degli elementi posti a fondamento del provvedimento, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito. Il vizio è deducibile, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen., solo per errore nella lettura degli atti interni al giudizio, nel rispetto della catena devolutiva. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 14722 del 2020 e le Sezioni Unite n. 22242 del 2011.
Nell’ottica del controllo limitato, il Collegio esclude che sia deducibile il travisamento del fatto, in continuità con l’insegnamento inaugurato dalla modifica dell’art. 606 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006. Ribadisce che il travisamento della prova ricorre solo quando la sentenza dia per certo un fatto manifestamente escluso dalle risultanze probatorie o neghi la sussistenza di elementi pacificamente acquisiti. Non integra il vizio l’interpretazione con cui il giudice accolga motivatamente una descrizione del fatto invece di un’altra, senza vizi logici nell’esporre le ragioni della scelta.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha dato adeguato conto dei gravi indizi. Il Tribunale del riesame ha analizzato singolarmente ciascuna ipotesi di falsità, ha contestato punto per punto la valutazione contraria del Giudice per le indagini preliminari e ha valorizzato le stesse ammissioni degli indagati, le omissioni nel verbale, l’entità lieve dei danni, incompatibile con uno speronamento, le risultanze dei video e il referto medico. Le deduzioni difensive, comprese quelle del motivo nuovo, mirano a una inammissibile rivalutazione probatoria.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte aderisce all’orientamento secondo cui il pericolo di reiterazione è attuale quando sussiste un pericolo di recidiva prossimo all’epoca di applicazione della misura, seppure non imminente, e non richiede la previsione della specifica occasione per delinquere. Il Tribunale ha ancorato il giudizio alle modalità del fatto, alla personalità degli indagati e all’assenza di elementi di mutamento della condotta di vita, ritenendo non tranquillizzante il tempo trascorso dai fatti. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica: il ricorso oppone solo una lettura alternativa degli stessi elementi. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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