Inammissibile ricorso senza confronto con motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. 5 n. 6308 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo l’assenza del dolo della bancarotta fraudolenta per distrazione, si limiti a reiterare le censure già proposte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni poste dai giudici di merito a fondamento della decisione. In tema di bancarotta fraudolenta documentale generica, l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’imprenditore; non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. È altresì inammissibile la censura che deduca l’illegittimità della sentenza d’appello per essere motivata per relationem a quella di primo grado, senza indicare i punti dell’atto di appello non valutati.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano confermava la condanna di due imputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, per uno di essi, anche per quello di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al fallimento di una società. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli imputati, nella qualità di amministratori della fallita e di società beneficiarie, avevano distratto la totalità del patrimonio aziendale, costituito da concessioni radiofoniche, mediante due atti stipulati a distanza di un giorno: un primo conferimento delle concessioni a una società inglese, a un valore pari alla metà del prezzo di acquisto, e un successivo conferimento delle quote ricevute a una società svizzera, senza corrispettivo, attraverso una fittizia compensazione con versamenti in conto capitale.
Uno degli imputati, inoltre, avrebbe omesso di registrare il contratto di cessione e di consegnare al curatore la documentazione relativa ai crediti, impedendo la ricostruzione del patrimonio sociale. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’assenza del dolo per aver agito nella convinzione di un imminente afflusso di liquidità derivante da un indennizzo ministeriale, e il vizio di motivazione per il generico richiamo per relationem alla sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto meramente reiterativo: i ricorrenti non si erano confrontati con le argomentazioni poste a fondamento della doppia pronuncia di condanna. In particolare, i giudici di merito avevano precisamente indicato gli elementi dimostrativi dello stato di dissesto nel quale la società già versava nel 2015, quali debiti erariali e verso fornitori, la revoca dei fidi e lo sfratto per morosità, nonché la scarsa rilevanza della determina ministeriale enfatizzata dalla difesa, trattandosi di un provvedimento privo di efficacia attributiva di diritti.
Quanto alla natura distrattiva delle operazioni, la Corte ha evidenziato che il trasferimento delle concessioni a un prezzo notevolmente inferiore al valore reale aveva già natura intrinsecamente distrattiva, e che il successivo atto di conferimento delle quote aveva determinato un ulteriore depauperamento, realizzato attraverso una compensazione con versamenti in conto capitale appostati tra le riserve del patrimonio netto: si trattava di attivo intangibile, sul quale il socio non vantava alcun diritto di restituzione prima dello scioglimento della società. Le operazioni, realizzate in un contesto di dissesto e tra società riconducibili agli stessi imputati, integravano i principali indici di fraudolenza elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 38396 del 2017).
In relazione alla bancarotta documentale, la Corte ha respinto la tesi difensiva circa la necessità di un dolo specifico, richiamando il principio per cui il reato contestato è quello generico, il cui elemento soggettivo è individuato nel dolo generico, integrato dalla coscienza e volontà di tenere irregolarmente le scritture con la consapevolezza di impedirne la ricostruzione (Sez. 5, n. 15743 del 2023). Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: la censura sulla motivazione per relationem non indicava i punti dell’atto di appello non valutati, mentre la Corte territoriale aveva effettuato autonome valutazioni rispondendo specificamente ai motivi di gravame. Le ulteriori censure sono state infine ritenute versate in fatto, non essendo stati evidenziati travisamenti o vizi logici determinanti.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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