Annullato il diniego di condono: cadono acquisizione e sanzione pecuniaria (TAR Sicilia n. 67 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento con effetto ex tunc del provvedimento di diniego di condono edilizio e della conseguente ingiunzione di demolizione impedisce che si produca l’effetto di acquisizione ex lege al patrimonio comunale del bene abusivo e dell’area di sedime. Ne consegue l’illegittimità, e quindi l’annullamento, dei provvedimenti che nell’ordine demolitorio trovano il loro presupposto: l’acquisizione dell’area ulteriore rispetto a quella di sedime, l’irrogazione della sanzione pecuniaria e il rigetto dell’istanza di autorizzazione alla demolizione in proprio. L’atto con cui l’amministrazione accerta la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e dispone l’acquisizione al patrimonio comunale ha natura dichiarativa e non provvedimentale, salvo che identifichi per la prima volta l’area ulteriore acquisita, assumendo allora natura parzialmente costitutiva.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato due ordinanze del Comune di Bagheria del 4 ottobre 2022: la prima ha dichiarato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile e dell’area pertinenziale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, con ordine di sgombero; la seconda ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 nella misura massima di 20.000 euro. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del 6 dicembre 2022, con cui il Comune ha ritenuto tardiva l’istanza di demolizione in proprio, e la delibera di G.M. del 18.12.2018 in essa richiamata.
La vicenda presupposta riguarda il rigetto dell’istanza di condono e l’ingiunzione di demolizione: dopo la sospensione cautelare disposta in appello e la reiezione in primo grado, la questione è giunta al giudice amministrativo in sede di riassunzione, a seguito della sospensione del giudizio per la pendenza di una questione di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva in via preliminare che l’atto di acquisizione al patrimonio comunale ha, secondo il consolidato orientamento del Tribunale, natura di mero accertamento e non provvedimentale, con conseguente inammissibilità dell’azione di annullamento. Richiama il diverso indirizzo del giudice d’appello, che riconosce natura provvedimentale all’atto che disponga anche la trascrizione e gli adempimenti attuativi.
Il Tribunale aderisce tuttavia all’indirizzo espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023: l’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine. Solo qualora identifichi per la prima volta l’area ulteriore acquisita l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva. La domanda di annullamento è pertanto inammissibile per la parte relativa al manufatto, mentre è ammissibile quanto all’area ulteriore.
Il collegio riqualifica allora la domanda, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., come azione di accertamento del mancato verificarsi delle condizioni di legge per l’acquisizione; la domanda, così riqualificata, è proposta a tutela del diritto di proprietà e resta soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel merito, il Tribunale applica la sentenza del C.G.A.R.S. n. 480 del 3 novembre 2025, che ha annullato il diniego di condono e l’ingiunzione di demolizione, ritenendo provata l’epoca di realizzazione dell’abuso anteriore all’entrata in vigore del vincolo. Dall’annullamento con effetto ex tunc deriva che l’effetto acquisitivo non può essersi prodotto e che i provvedimenti fondati sull’ordine demolitorio sono illegittimi e vanno annullati, ferma restando l’ulteriore attività dell’amministrazione in sede di riesercizio del potere. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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