Ottemperanza per la Carta docente: obbligo di esecuzione e no all’astreinte (TAR Veneto n. 1719 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata alla pubblica amministrazione costituisce titolo per promuovere l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In accoglimento della domanda, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina sin da subito un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere, invece, esclusa per la sussistenza di “altre ragioni ostative”, ravvisabili nella complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica e nella mole eccezionale del contenzioso seriale.
Il Fatto
Un docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato, agiva in ottemperanza dinanzi al TAR Veneto per conseguire l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un importo complessivo per gli anni scolastici di servizio prestato.
Il ricorrente esponeva di aver notificato la sentenza alla controparte, la quale, tuttavia, non vi aveva dato esecuzione. Chiedeva, pertanto, che fosse ordinata l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevato che il ricorso per ottemperanza è ammissibile per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ha accertato la sussistenza di tutti i presupposti. In particolare, la sentenza era stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione, era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica e il titolo era passato in giudicato, come da certificato prodotto. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla pronuncia nel termine di 60 giorni, attivando la Carta elettronica e versando l’importo oggetto della condanna.
In accoglimento della domanda, ha disposto la nomina di un Commissario ad acta sin da subito, individuato in un dirigente ministeriale con facoltà di delega. A tale organo è affidato il compito di provvedere in caso di persistente inerzia dell’amministrazione, con l’espressa precisazione che l’eventuale carenza di fondi in bilancio non può costituire un impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario porre in essere tutte le iniziative necessarie per assicurare il pagamento.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata, invece, respinta. Il TAR ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. richiede di valutare, oltre alla manifesta iniquità, anche la sussistenza di autonome “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state ravvisate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, articolato in più fasi che coinvolgono soggetti terzi come le società SO.GE.I. e CONSAP, e nell’eccezionale mole del contenzioso seriale relativo al rilascio del dispositivo.
La natura non retributiva dell’importo dovuto ha escluso la debenza di ulteriori accessori. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in una somma ritenuta proporzionata al carattere seriale e alla scarsa complessità della causa, come da precedente citato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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