Interdittiva antimafia e white list: valutazione unitaria degli indizi e misure collaborative (TAR Sicilia n. 70 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità dell’informativa antimafia e della revoca dell’iscrizione nella white list va verificata con una valutazione unitaria degli elementi indiziari, non atomistica, secondo la regola causale del più probabile che non. Non occorre la prova dell’avvenuta infiltrazione, ma la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali desumere il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Il diniego delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011 presuppone un giudizio prognostico sulla occasionalità dei tentativi di infiltrazione e sulla capacità di bonifica dell’impresa. Tale valutazione rientra nella discrezionalità del Prefetto ed è insindacabile nel merito se congruamente motivata.
Il Fatto
Una società ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura ha disposto la revoca della sua iscrizione nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa e l’adozione di informativa antimafia. A fondamento viene posta la condotta del legale rappresentante, che avrebbe reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria sull’impresa fornitrice di calcestruzzo, con conseguente iscrizione nel registro degli indagati per reati associativi e di false informazioni.
La società contesta la motivazione del provvedimento, ritenendo carenti gli elementi desunti dal quadro indiziario richiamato, e chiede in subordine l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011. Con motivi aggiunti impugna anche il decreto prefettizio che ha rigettato l’istanza di riesame. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa per la quale la verifica di legittimità dell’informativa si fonda su una valutazione unitaria dei fatti, che nel loro complesso possono integrare una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità dell’impresa. Il canone applicabile è quello del più probabile che non, integrato dai dati di comune esperienza, e resta estraneo all’accertamento penale.
Ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo non occorre provare l’intervenuta infiltrazione: è sufficiente la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali sia deducibile, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, il pericolo di ingerenza. Tali elementi non vanno considerati in modo atomistico, ma in chiave unitaria, cosicché ciascuno acquisti valenza nella connessione con gli altri.
La natura cautelare e preventiva dell’informativa anticipa la soglia di difesa sociale. Sono quindi rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici, purché desumibili da elementi non immaginari o aleatori. Il tentativo di infiltrazione rileva anche se lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa non si è concretamente realizzato.
Nel caso di specie il rischio viene ricondotto a un quadro di insieme che tiene conto del territorio di riferimento e del settore dei lavori edili. Il Collegio valorizza la condotta del legale rappresentante, che avrebbe reso false circostanze per ostacolare le indagini, e l’ordinanza applicativa di misure cautelari richiamata nel provvedimento, dalla quale emergono indicatori di infiltrazione criminale, con riferimento anche all’appalto per lavori di manutenzione straordinaria.
Sul secondo profilo, il Collegio rileva che l’art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011, in base al principio di proporzionalità, presuppone che la misura interdittiva più grave sia adottata quando non sia possibile applicare misure alternative. L’occasionalità dei tentativi infiltrativi va accertata con giudizio prognostico volto a verificare la possibilità di bonifica dell’impresa. Nel caso concreto tale giudizio è stato compiuto dal Prefetto, che ha ritenuto le circostanze incompatibili con il concetto di occasionalità. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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