Sindacato del giudice sulla valutazione dei titoli nella chiamata dei professori universitari (TAR Lombardia n. 1522 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici nelle procedure di chiamata dei professori universitari, ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo che venga violata la soglia di logicità e ragionevolezza. Le censure che contestano la mancata valorizzazione di titoli dichiarati nel curriculum sono inammissibili ove si limitino a prospettare una diversa valutazione, senza addurre dati oggettivi idonei a dimostrare il contrasto con il bando o con la normativa primaria. La valutazione dei titoli non richiede un esame analitico e comparativo per ciascuna posizione, essendo sufficiente che essi siano stati acquisiti al procedimento e considerati nel quadro della valutazione globale. In presenza di più candidati, la mancanza della prova di resistenza impedisce di attribuire rilievo alla censura.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di valutazione indetta da un ateneo per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia, da conferire mediante chiamata, in un determinato settore concorsuale e scientifico-disciplinare. All’esito della selezione si è collocato al secondo posto della graduatoria, alle spalle del candidato poi chiamato.

Ha quindi impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti, i verbali della commissione e la proposta di chiamata, deducendo la violazione dei criteri di valutazione e dei principi di imparzialità e par condicio. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, lamentando il punteggio non massimo riconosciutogli per l’attività di ricerca. L’ateneo si è costituito controdeducendo. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso principale, per ragioni di economia processuale: la sua eventuale infondatezza avrebbe reso improcedibile quello incidentale per carenza di interesse. Le censure principali si concentrano sul criterio relativo alle attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione, ove si registra il maggior divario di punteggio tra i candidati.

Il ricorrente contesta la mancata considerazione di numerosi incarichi dichiarati nel curriculum, sostenendo che la loro corretta valorizzazione gli avrebbe consentito di saturare il punteggio massimo. Il giudice ricostruisce la disciplina applicabile, richiamando l’art. 8 del Regolamento d’Ateneo, l’art. 13 del bando e le modalità di attribuzione dettagliate nel verbale della seduta preliminare.

Quanto al sub-criterio relativo alla componente dei collegi di dottorato, il Collegio osserva che, in base agli artt. 5 d.lgs. n. 19/2012 e 5 del D.M. n. 226/2021, occorre distinguere l’accreditamento iniziale da quello periodico. Le modifiche di denominazione o di composizione del collegio non escludono l’identità del medesimo dottorato, sicché la valorizzazione unitaria operata dalla commissione non è censurabile. L’attività di membro di commissioni giudicatrici per il titolo di dottore di ricerca risulta, inoltre, correttamente valorizzata nell’ambito del diverso criterio dedicato alle attività di valutazione in selezioni competitive.

Sui restanti titoli, il Collegio richiama l’insegnamento consolidato secondo cui la motivazione espressa dalla commissione, frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita dal diverso avviso del giudice ove non sia violata la soglia di logicità e ragionevolezza. Le censure che sollecitano un sindacato sostitutorio sono inammissibili; la valutazione dei titoli non richiede un esame analitico e comparativo puntuale, essendo sufficiente l’acquisizione al procedimento e la considerazione nel quadro globale.

Il Collegio ritiene inammissibile per difetto di interesse la censura relativa a un incarico che avrebbe potuto fruttare al massimo un punto, insufficiente a colmare il divario con il primo graduato, mancando la prova di resistenza. Anche le doglianze nuove, introdotte in memoria non notificata, sono inammissibili e comunque infondate. Il ricorso principale è respinto e quello incidentale dichiarato improcedibile; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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