Ordine di rimozione per occupazione abusiva e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 1786 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione dei mezzi di occupazione abusiva di suolo pubblico, adottato dal Comune a seguito dell’accertamento compiuto dalla polizia locale, costituisce sanzione accessoria alla sanzione pecuniaria principale e ha natura vincolata e finalità punitiva dell’illecito amministrativo, senza che residui in capo al privato una posizione di interesse legittimo. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi indicare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. amm., il giudice ordinario. Il diniego di nuova concessione può fondarsi sulla morosità reiterata relativa a precedenti canoni concessori, anche riferiti ad altre posizioni, essendo la relativa disciplina regolamentare preclusiva del rilascio. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo.
Il Fatto
Una società titolare di un esercizio di ristorazione in una piazza cittadina aveva ottenuto nel 2001 una concessione ordinaria di occupazione di suolo pubblico e, in epoca successiva, una concessione straordinaria legata all’emergenza pandemica. Nel 2022 la società presentava istanza di stabilizzazione di quest’ultima. Il Comune comunicava motivi ostativi, poi diffidava la società alla rimozione degli elementi posizionati sul suolo e al pagamento di canoni pregressi.
La società impugnava davanti al TAR il preavviso di rigetto, le due diffide del maggio 2023 e il silenzio sull’istanza di accesso al parere della Soprintendenza; con motivi aggiunti estendeva l’impugnazione al provvedimento di diniego del 25.10.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le questioni di rito. Il difetto di giurisdizione eccepito dal Comune in ordine all’ordine di rimozione è fondato. L’ordine è conseguente all’accertamento della polizia locale, che ha elevato la sanzione prevista dall’art. 22, comma 3, lett. c), del Regolamento CUP. I commi 4 e 5 della stessa norma rinviano alla legge n. 689/1981 per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e attribuiscono al Comune il potere di ordinare la rimozione entro un termine congruo.
L’ordine di ripristino, quando consegue all’infrazione accertata senza margini di discrezionalità e assolve a un ruolo punitivo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5 del 2015, Cass., Sez. Un., n. 19664 del 2020, CGARS n. 9 del 2025 e TAR Lombardia n. 1433 del 2023. Il ricorso è pertanto inammissibile in parte qua, con indicazione del giudice ordinario ex art. 11 cod. proc. amm.
Quanto al preavviso di rigetto, la comunicazione del 28.03.2023 è atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo: l’impugnazione anticipata è ammessa solo in fattispecie eccezionali, estranee al caso. Segue la dichiarazione di inammissibilità per difetto d’interesse.
Sulla seconda diffida il Collegio applica il principio della ragione più liquida: le doglianze muovono dall’erroneo presupposto che essa concluda il procedimento di stabilizzazione, mentre è adottata ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), del Regolamento CUP in relazione alla concessione ordinaria del 2001. Il ricorso, in parte qua, è respinto.
L’actio ad exhibendum ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, risultando il parere della Soprintendenza già trascritto nel preavviso. Il ricorso per motivi aggiunti è respinto: il diniego non riguarda la concessione straordinaria, sicché il tema delle proroghe è eccentrico; la motivazione si fonda sulla morosità reiterata idonea, ex art. 28, comma 2, del Regolamento CUP, a precludere il rilascio del nuovo titolo.
Nota della Redazione
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