Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1783 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della carta per l’aggiornamento e la formazione, ha valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. I conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo il titolo e la legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con sentenza n. 404/2024, ha accolto il ricorso di una docente e, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, ha accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, ma l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento di una penale di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il giudice amministrativo precisa che l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e gli interessi occorre verificare l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ..
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che sia avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va pertanto accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnando un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Non sono invece dovute le somme richieste a titolo di penale di mora.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientrando nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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