Risarcimento equitativo per ritardata assunzione e liquidazione separata del danno previdenziale futuro (TAR Molise n. 329 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ritardata costituzione del rapporto di impiego per illegittima esclusione da una procedura selettiva, il danno patrimoniale non coincide con la piena retribuzione non percepita, ma è liquidato in via equitativa, applicando una percentuale di abbattimento che tenga conto della gravità della condotta e dell’attività lavorativa alternativa svolta, con detrazione dell’aliunde receptum. Il relativo diritto è di natura risarcitoria e soggiace al termine di decadenza di cui all’art. 30 c.p.a. (120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto), non alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., essendo il danno conseguenza dell’illegittimità di atti amministrativi. Il danno previdenziale futuro (trattamento pensionistico e TFR) non è suscettibile di liquidazione finché non si concretizzi al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il danno non patrimoniale, da allegare e provare anche per presunzioni, è risarcibile in via equitativa quando l’illegittimo diniego abbia leso il diritto al lavoro e alla realizzazione della personalità.
Il Fatto
La ricorrente, una biologa, partecipava a un concorso per titoli per posti di biologo collaboratore, evidenziando la qualità di invalida civile e chiedendo l’applicazione della riserva prevista dalla legge n. 482/1968. Classificatasi in posizione non utile, l’amministrazione respingeva la sua istanza di assunzione. Annullati gli atti in sede di appello dal Consiglio di Stato, la ricorrente veniva assunta solo nel 2018, dopo una lunga vicenda giudiziale conclusasi con una sentenza di ottemperanza che dichiarava l’improcedibilità dell’azione e l’inammissibilità della domanda risarcitoria per il ritardo nell’attribuzione del bene della vita, rimettendo la questione al giudice della legittimità. La ricorrente proponeva quindi un nuovo ricorso per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della tardiva assunzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che la domanda risarcitoria deriva dall’illegittimità di atti amministrativi relativi a una procedura selettiva e riguarda un interesse legittimo pretensivo, come tale risarcibile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
Sempre preliminarmente, il Collegio ha dichiarato tardiva la memoria di replica depositata dalla parte resistente dopo la scadenza dei termini ex art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito, richiamando la sentenza non definitiva che aveva già accertato il diritto all’risarcimento del danno e i criteri di quantificazione, il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU, il quale ha determinato il danno patrimoniale per trattamento stipendiale non goduto, al netto dell’aliunde perceptum e al lordo di rivalutazione e interessi, in un range tra il 50% e il 60% delle spettanze dovute. Il Collegio, considerato il grado di colpa dell’amministrazione, ha applicato la percentuale di abbattimento del 50%, liquidando la somma complessiva di euro 382.084,97.
Il Tribunale ha poi escluso la risarcibilità del danno relativo alla mancata costituzione della posizione previdenziale e al trattamento di fine rapporto, trattandosi di un danno futuro e ipotetico la cui concretizzazione potrà avvenire solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, quando la ricorrente potrà agire in giudizio.
Infine, il Collegio ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ritenendo provata la lesione del diritto al lavoro e alla realizzazione della propria personalità, e lo ha liquidato equitativamente in euro 5.000,00, condannando la Regione al pagamento delle somme e delle spese di lite, nonché del compenso al CTU.
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Nota della Redazione
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