Liquidatore di società estinta non è destinatario dell’ordine di rimozione rifiuti (TAR Lombardia n. 104 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti adottato ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 deve essere rivolto ai soggetti responsabili dell’abbandono, individuati sulla base degli accertamenti effettuati in contraddittorio. Il liquidatore di una società di capitali non può essere destinatario dell’ordine quando la società sia già stata cancellata dal registro delle imprese prima dell’adozione del provvedimento. La cancellazione determina, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 4060/2010, l’immediata estinzione della persona giuridica, con conseguente venir meno di ogni potere rappresentativo in capo all’ex liquidatore. Ove l’Amministrazione intenda affermare una responsabilità personale del liquidatore per il fatto illecito, è tenuta a motivare specificamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di tale titolo, non essendo sufficiente il mero richiamo della qualifica. Le difese svolte in giudizio a integrazione della motivazione costituiscono integrazione giudiziale postuma e sono inammissibili.
Il Fatto
In occasione dei lavori di scavo per la realizzazione di un edificio comunale, su un’area già acquisita dal Comune veniva rinvenuto uno strato di terreno di riporto contaminato da idrocarburi. Il Comune, previa comunicazione di avvio del procedimento, adottava un’ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 con cui ingiungeva la rimozione e lo smaltimento del rifiuto e la trasmissione di un piano di rimozione riguardante l’intera area. Destinatari del provvedimento erano la società che aveva gestito l’impianto sull’area e il suo liquidatore, quale rappresentante dell’impresa.
Il liquidatore impugnava l’ordinanza davanti al TAR, deducendo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, essendo la società cancellata dal registro delle imprese già prima dell’adozione del provvedimento. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare, ma il Consiglio di Stato la accoglieva, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati e rilevando l’assenza di una motivazione sulla condotta dolosa o colposa del liquidatore. Intervenuto il fallimento della controinteressata, il giudizio veniva interrotto e poi riassunto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sul primo motivo, nella parte relativa alla legittimazione passiva del ricorrente. L’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 individua quali destinatari dell’ordine di rimozione i soggetti responsabili dell’abbandono dei rifiuti, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il provvedimento impugnato aveva accertato la responsabilità della società e aveva ordinato alla stessa e al liquidatore, quale rappresentante, di procedere agli interventi.
Il Tribunale rileva che al momento dell’adozione dell’ordinanza il ricorrente non rivestiva più la qualifica di liquidatore e legale rappresentante, poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese. Richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 4060/2010, il Collegio afferma che la cancellazione di una società di capitali ne determina l’immediata estinzione, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici pendenti. Essendosi estinta la persona giuridica destinataria dell’obbligo prima dell’emissione del provvedimento, non poteva essere ordinato al ricorrente di adempiere in nome e per conto di una società non più esistente, rispetto alla quale egli non possiede alcun potere rappresentativo.
Il Collegio esamina poi le difese del Comune, che aveva prospettato una responsabilità personale del ricorrente ai sensi dell’art. 192, comma 4, d.lgs. n. 152/2006. La norma non è richiamata nel provvedimento e lo stesso non contiene alcuna motivazione sull’accertamento di un fatto illecito personale del liquidatore, comparendone il nominativo solo nella parte dispositiva. I rilievi difensivi costituiscono quindi integrazione giudiziale postuma della motivazione, inammissibile secondo il costante orientamento giurisprudenziale, da ultimo confermato da Cons. Stato n. 6392/2023.
Analoga conclusione vale per la tesi della responsabilità del ricorrente quale socio della società estinta. La motivazione dell’ordinanza non dà conto né della vicenda estintiva né di eventuali effetti successori in capo ai soci, e non fa riferimento alla qualità di socio. Non si tratta di una mera omissione formale dell’indicazione della carica, ma della mancata individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richiesti dall’art. 3 l. n. 241/1990, tra cui rientrano gli elementi costitutivi del titolo di responsabilità che giustifica l’imposizione dell’obbligo.
L’ordine di rimozione rivolto al ricorrente è pertanto dichiarato illegittimo per difetto di legittimazione passiva. L’accoglimento del primo motivo sotto tale profilo comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi. Il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento e condanna del Comune alle spese di lite, compensate nei confronti della controinteressata.
Nota della Redazione
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