Decreto interdittivo: natura ricognitiva e decorrenza dal periodo di sospensione (TAR Lazio n. 10086 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, ha natura di provvedimento dovuto, vincolato e meramente ricognitivo di una sospensione già disposta dall’autorità ispettiva. La sua efficacia è strettamente correlata dalla legge al periodo di efficacia del presupposto provvedimento di sospensione. Ne consegue che l’adozione del decreto interdittivo può avvenire anche dopo la scadenza del termine indicato dalla circolare ministeriale, trattandosi di termine non perentorio e meramente ordinatorio, e anche successivamente alla perdita di efficacia della sospensione, purché l’effetto interdittivo sia circoscritto al periodo in cui la sospensione ha prodotto effetti.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° febbraio 2024, con cui era stata disposta la sua interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008. L’atto era stato adottato a seguito del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale emesso dalla ASL competente il 19 ottobre 2023, per gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, poi revocato il 7 dicembre 2023.

La società deduceva un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione del termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733 del 2006 per la conclusione del procedimento, nonché il difetto di motivazione in ordine al superamento di detto termine.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, disattendendo la doglianza relativa alla tempestività dell’adozione del provvedimento interdittivo. Il collegio ha chiarito che la circostanza che al momento dell’adozione del decreto fossero trascorsi oltre 45 giorni dall’irrogazione della sospensione non inficia la legittimità dell’interdizione, trattandosi di un provvedimento con portata meramente ricognitiva di un divieto stabilito direttamente dalla legge, che può essere adottato anche a distanza di tempo, purché la sua efficacia sia circoscritta al periodo effettivo di sospensione.

Il termine indicato dalla circolare ministeriale n. 1733 del 2006 è stato qualificato come evidentemente non perentorio, con riferimento all’istruttoria propedeutica delle strutture territoriali, valorizzando l’espressione “normalmente” in essa contenuta.

Il TAR ha inoltre escluso che il Ministero avrebbe dovuto astenersi dall’adozione del decreto, precisando che la natura dovuta e vincolata dell’atto non consente alcun margine di discrezionalità. L’adozione del provvedimento interdittivo successivamente alla perdita di efficacia della sospensione non rappresenta né un’anomalia né un vizio, bensì l’espressione di un potere-dovere dell’amministrazione di dare atto, mediante atto espresso e tracciabile, di una violazione che ha effettivamente inciso sull’affidabilità dell’impresa.

Quanto alla decorrenza, il TAR ha rilevato che il Ministero ha legittimamente perimetrato l’effetto interdittivo al solo periodo di effettiva efficacia della sospensione, in ossequio alla previsione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, e che il mero adempimento delle misure prescritte e il versamento dell’oblazione non valgono a privare di efficacia la sospensione, spettando all’autorità sanitaria pronunciarsi al riguardo con proprio provvedimento espresso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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