Diritto agli onorari per gli Avvocati dello Stato in congedo di maternità, nel limite della prescrizione decennale (TAR Lazio n. 10528 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli Avvocati dello Stato hanno diritto a percepire tutte le competenze spettanti ai sensi dell’art. 21 R.D. 1611/1933, maturate a titolo di onorari di causa durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, secondo la normativa vigente pro tempore. Tale diritto, ove azionato in giudizio, va riconosciuto nei limiti dell’eccepita prescrizione decennale, con esclusione del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Il Fatto
Tre Avvocati dello Stato, in servizio presso l’Avvocatura Distrettuale di Napoli, erano state collocate in congedo per maternità in diversi periodi compresi tra il 2004 e il 2011. Durante tali periodi, erano state assegnatarie di nuovi affari e titolari di pratiche pregresse, ma non avevano beneficiato del riparto delle competenze previsto dall’art. 21 R.D. 1611/1933. Le ricorrenti hanno quindi adito il TAR Lazio per ottenere la corresponsione di tali competenze, quantificate in base ai documenti prodotti in un giudizio precedente. L’Amministrazione resistente si è costituita eccependo l’intervenuta prescrizione, dichiarandosi comunque disponibile a corrispondere le somme entro i limiti della stessa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ribadito il principio, già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui gli Avvocati dello Stato hanno diritto alle competenze maturate a titolo di onorari durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. La pretesa è stata tuttavia riconosciuta solo entro i limiti dell’eccepita prescrizione decennale, ritenendo tempestiva e non generica l’eccezione sollevata dall’Amministrazione nella memoria di costituzione, primo scritto difensivo.
Il Collegio ha precisato che l’onere di provare l’esistenza del credito e il momento della sua nascita grava su chi lo fa valere in giudizio, non su chi eccepisce la prescrizione. L’eccezione è validamente proposta anche se la parte non individua correttamente il termine o la decorrenza, trattandosi di questione di diritto rimessa al giudice.
Quanto alle somme spettanti, il Tribunale ha escluso il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, in applicazione dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, che vieta tale cumulo per i rapporti di lavoro pubblico, anche non contrattualizzato. Va riconosciuta solo la maggior somma tra le due voci, calcolata al netto delle ritenute contributive e fiscali.
In considerazione della complessità dei calcoli, il Collegio ha disposto che le parti provvedano alla quantificazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., fissando un termine di trenta giorni per l’adempimento da parte dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate, sussistendone i presupposti.
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Nota della Redazione
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