Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 104 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., e deve persistere dalla proposizione del ricorso fino alla decisione. La sua carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato del processo. Quando l’atto impugnato ha esaurito i propri effetti e il ricorrente non trae più alcuna utilità dall’annullamento, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. A tal fine non basta una contestazione generica: occorre che il ricorrente manifesti, nelle forme dell’art. 73 cod. proc. amm., la volontà di conseguire l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori o nei casi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Latina eseguiva una visita ispettiva presso un complesso alberghiero sito nel territorio comunale, utilizzato come centro di accoglienza. Il verbale evidenziava numerose carenze di prevenzione incendi: assenza della s.c.i.a. antincendio prevista dal d.P.R. n. 151/2011, estintori non installati, impianto idrico antincendio non funzionante, sistema di rilevazione incendi assente, locali GPL non compartimentati né areati.
Il Comune, con ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, ordinava alla società conduttrice la sospensione dell’attività ricettiva e l’evacuazione della struttura fino al conseguimento delle abilitazioni antincendio. La società impugnava l’ordinanza davanti al TAR, contestando l’insussistenza dei presupposti dell’emergenza e l’assenza di un termine di efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, accogliendo l’eccezione del Comune. Muovendo dall’art. 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., il Tribunale ha qualificato l’interesse a ricorrere come condizione dell’azione, che presuppone un risultato di vantaggio conseguibile con l’accoglimento del gravame.
Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 964 del 2022 e propri precedenti, il TAR ha ribadito che la carenza di interesse è rilevabile d’ufficio e che l’interesse deve permanere per tutto il giudizio. Nel caso concreto, la scrittura privata del 15 giugno 2018 aveva posto a carico del Comune l’esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio; il contratto di locazione era stato poi risolto su richiesta della conduttrice con delibera consiliare del 12 maggio 2023.
I lavori erano stati eseguiti dallo stesso Comune, che aveva ottenuto il certificato di prevenzione incendi. La società ricorrente non era quindi più destinataria di alcun obbligo derivante dall’atto impugnato, che aveva esaurito i propri effetti. Il Tribunale ha escluso che una generica contestazione della carenza di interesse possa sopperire all’assenza di una pretesa risarcitoria, non azionata nell’atto introduttivo né dichiarata ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.
Il Collegio ha inoltre rilevato che non era stata proposta alcuna domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., richiamando sul punto Cons. Stato, ad. plen., n. 8 del 2022. Da ciò l’improcedibilità del ricorso. Le peculiarità della vicenda hanno giustificato la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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