Ordine di ripristino conseguente ad annullamento del permesso edilizio e giudicato civile (TAR Lombardia n. 1091 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del permesso di costruire, una volta divenuto definitivo, rende doverosa l’adozione dell’ordine di rimessione in pristino ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, perché le opere realizzate in forza di un titolo privo di effetti giuridici sono abusive e vanno rimosse. L’amministrazione non può applicare la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001 quando difettino ragioni oggettive che impediscano la demolizione. Il potere-dovere dell’ente di verificare la sussistenza di un idoneo titolo edilizio comprende gli impedimenti già accertati, e tra questi rientra il giudicato civile che ha tutelato le distanze e le vedute tra i fondi. L’art. 4 l. n. 2248/1865, All. E impone all’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso. L’ordine di demolizione è atto autonomo e impugnabile, ancorché a contenuto vincolato e attuativo del precedente annullamento.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un immobile confinante con il fondo dei controinteressati. Un contenzioso civile, definito con sentenze del Tribunale di Milano e della Corte d’Appello di Milano, li aveva condannati alla rimozione di piante poste a distanza illegale e all’eliminazione di una veduta irregolare ex art. 905 c.c. In sede esecutiva il giudice dell’esecuzione aveva prescritto uno sbancamento lungo la linea di confine e l’eliminazione del muretto di contenimento.
Dopo l’esecuzione delle opere i ricorrenti ottenevano il permesso di costruire n. 14/2016 per modificare la quota del terreno, ma il Comune lo annullava in autotutela perché contrario al dictum civile. L’annullamento veniva confermato dal TAR e dal Consiglio di Stato. Il Comune emanava poi l’ordinanza n. 3/2022 di rimessione in pristino, impugnata insieme alla nota che aveva respinto la richiesta di revoca e la S.C.I.A. per l’innalzamento della recinzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’irregolarità della procura alle liti, rilevata d’ufficio: la rinotifica del ricorso con procura speciale anteriore al termine decadenziale sana il vizio. Passa poi all’eccezione di tardività. La nota che nega la revoca e la validità della S.C.I.A. è atto a valenza provvedimentale e immediatamente lesivo: il ricorso è irricevibile in questa parte.
L’ordinanza di demolizione, invece, è provvedimento autonomo, sebbene a contenuto vincolato, e resta impugnabile. Nel merito il Tribunale ricostruisce il rapporto tra annullamento in autotutela e ordine di ripristino: accertata ex post l’abusività delle opere, l’amministrazione ha agito doverosamente. La soluzione progettuale accettata in sede esecutiva non è contestabile davanti al giudice amministrativo.
Il Collegio esclude che il giudicato civile lasci liberi i ricorrenti di modificare i luoghi eludendone i contenuti. Lo ius aedificandi resta esercitabile in astratto, ma non può vanificare la tutela riconosciuta ai controinteressati. Il Comune era tenuto a verificare gli impedimenti già accertati: la loro presenza condiziona la legittimazione del richiedente. Richiamando l’art. 4 l. n. 2248/1865, il Tribunale conferma che l’ente deve prendere atto del vizio riscontrato dal giudice civile.
Quanto alla sanzione, la fiscalizzazione ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001 è eccezionale e richiede ragioni oggettive impeditive della demolizione, qui insussistenti. Il termine di trenta giorni, inferiore ai novanta, non vizia l’atto: è violazione meramente formale, e non è provata l’impossibilità di eseguire. Privi di pregio gli ulteriori motivi su istruttoria, art. 12 d.P.R. n. 380/2001, contraddittorietà e art. 10-bis l. n. 241/1990, non applicabile agli atti vincolati non avviati su istanza di parte. Il ricorso è in parte irricevibile e in parte respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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