Cambio di destinazione d’uso tra categorie funzionali richiede titolo edilizio e contributo (TAR Liguria n. 1091 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante tra categorie funzionali diverse è subordinato al possesso di un pertinente titolo abilitativo edilizio e alla corresponsione del contributo di costruzione, anche quando avvenga senza opere edilizie. La destinazione d’uso dell’unità immobiliare, in assenza o indeterminatezza del titolo, si desume dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri atti probanti successivi. La variazione catastale costituisce adempimento di rilievo fiscale e non è idonea, di per sé, ad attestare la conformità urbanistico-edilizia né a sanare l’uso di fatto difforme. L’Amministrazione, nel pronunciarsi su un titolo che presuppone la regolarità dell’immobile, può e deve rilevare la situazione di irregolarità nell’esercizio del potere di vigilanza.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria, nel centro storico di Laigueglia, di un locale a piano strada adibito a rivendita di giornali sin dalla seconda metà degli anni ’50. L’immobile, acquistato dalla famiglia nel 1964, risulta accatastato sin dal primo impianto come magazzino (C/2), mentre l’attività commerciale vi è stata esercitata di fatto senza soluzione di continuità.

Con istanza del 23.4.2024 la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per allacciare il locale all’acquedotto e alla fognatura. Il Comune ha dapprima sospeso la pratica e poi respinto l’istanza, rilevando che il locale è destinato a magazzino e che la destinazione commerciale di fatto sarebbe abusiva. Da qui il ricorso, articolato in tre motivi, con il quale la ricorrente ha chiesto anche l’accertamento della regolarità del mutamento di destinazione d’uso risalente al 1973.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nodo della controversia nel contrasto tra la destinazione risultante dalla categoria catastale, storicamente a magazzino, e quella commerciale impressa di fatto al locale. Richiamando l’art. 13 della L.R. n. 16/2008, il Tribunale osserva che la destinazione d’uso è quella prevalente risultante dal titolo abilitativo o, in assenza o indeterminatezza di questo, dalla classificazione catastale di primo accatastamento o da altri atti probanti successivi.

Nel caso concreto la destinazione univocamente desumibile è quella a magazzino, riconducibile alla categoria funzionale di cui alla lettera f) del citato art. 13. Il passaggio alla categoria commerciale per la distribuzione al dettaglio, di cui alla lettera d), non può dunque conseguirsi con una mera variazione catastale. Questa ha rilievo esclusivamente fiscale e non vale a sanare la difformità urbanistico-edilizia.

Il Tribunale precisa che il titolo abilitativo è necessario a prescindere dall’esecuzione di opere, perché il cambio di categoria funzionale concorre alla maggiore richiesta di servizi pubblici connessa all’incremento del carico urbanistico, icasticamente rappresentato dalla stessa richiesta di allacciamento. Richiama quindi l’art. 38 della L.R. n. 16/2008, che assoggetta a contributo gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti mutamento di destinazione d’uso anche senza opere, ove la nuova categoria comporti oneri maggiori.

Il Collegio esclude che il Comune abbia opposto un diniego per contrasto con il PUC o il regolamento edilizio: l’Amministrazione ha correttamente preteso un titolo edilizio con il relativo contributo di costruzione. Sul punto richiama la giurisprudenza secondo cui la modifica de facto della destinazione d’uso in assenza di titolo integra una irregolarità rilevabile d’ufficio nell’esercizio del potere di vigilanza, tanto più quando l’Amministrazione debba pronunciarsi su un ulteriore titolo che presuppone la regolarità dell’immobile (richiamati Cons. St., sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 974 e TAR Liguria, I, 22.3.2021, n. 246).

Quanto alla variazione catastale operata dalla ricorrente il 14.3.2024, il Tribunale la ritiene preordinata alla presentazione dell’istanza e comunque inidonea ad attestare la conformità urbanistica, richiamando Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 631 e Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 666. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *