Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle pretese patrimoniali del concessionario autostradale (TAR Lazio n. 8747 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a un rapporto di concessione di pubblico servizio, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo viene meno quando la materia del contendere si concentri su profili e pretese di natura patrimoniale concernenti esclusivamente l’attuazione del rapporto, senza che venga in gioco l’esercizio di poteri autoritativi riconducibili alle funzioni pubblicistiche dell’amministrazione. Esaurita la fase pubblicistica di affidamento della concessione, la fase esecutiva del rapporto è disciplinata dal codice civile e le relative controversie, aventi ad oggetto diritti soggettivi, spettano al giudice ordinario. L’impugnazione dell’atto di approvazione di un progetto, che celi una sostanziale rivendicazione di carattere economico relativa all’ammissione a investimento di una voce di spesa, non radica la giurisdizione del giudice amministrativo, che è tenuto a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione indicando il giudice dinanzi al quale la causa deve essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società concessionaria dell’autostrada A15 Parma-La Spezia impugnava il decreto ministeriale di approvazione del progetto esecutivo degli interventi di adeguamento delle gallerie previsti dal D.lgs. n. 264/2006, nella parte in cui l’Amministrazione aveva negato l’ammissione ad investimento e remunerazione dell’importo di € 662.044,04 relativo alla voce B12 “Pattugliamenti” del quadro economico.
La società aveva rimodulato il progetto su richiesta del Ministero, che l’aveva invitata a ridurre l’impatto tariffario, e la voce stralciata concerneva misure di prevenzione e protezione compensative per le gallerie non adeguate entro il termine del 30 aprile 2019. Avverso lo stralcio, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 264/2006, il difetto di motivazione e la violazione dell’affidamento. In prossimità dell’udienza, la stessa ricorrente sollevava dubbi sulla giurisdizione del giudice adito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Richiamando il criterio del petitum sostanziale, il Collegio ha rilevato che la società, al di là della formale domanda di annullamento, aveva dedotto nella sostanza una rivendicazione di ordine economico, ossia il diritto a vedersi riconosciuta una determinata pretesa patrimoniale nell’ambito del rapporto concessorio. Una volta esaurita la fase pubblicistica dell’affidamento, la fase esecutiva del rapporto è governata dal codice civile e le controversie relative alle obbligazioni contrattuali spettano alla cognizione del giudice ordinario.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concessioni, infatti, opera solo quando la questione involga l’esercizio di poteri autoritativi dell’Amministrazione, come l’annullamento d’ufficio o altri poteri riconosciuti dalla legge nella fase esecutiva. Il Collegio ha precisato, citando le Sezioni Unite n. 18267 del 2019 e la giurisprudenza successiva, che la delimitazione del contenuto del rapporto e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali costituiscono materia di diritti soggettivi, non sindacabile dal giudice amministrativo. Il potere di approvazione del progetto non era in discussione in sé, essendo stata contestata la sola esclusione di una voce di costo dal novero di quelli ammessi a investimento.
In applicazione di tali principi, la controversia, avente ad oggetto la spettanza di una somma di denaro, è stata attratta nella giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale ha compensato le spese di lite, considerando che l’eccezione di difetto di giurisdizione era stata sollevata dalla stessa parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.