Comunicazione della diffida agli enti del Terzo Settore tramite pubblicità legittima se manca la PEC (TAR Lazio n. 11634 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione della diffida ad adempiere e del successivo provvedimento di cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore può essere legittimamente effettuata tramite forme di pubblicità ex artt. 8 e 21-bis della legge n. 241/1990, qualora l’ente interessato non abbia indicato nel portale RUNTS alcuna PEC, rendendo la comunicazione individuale impossibile o eccessivamente gravosa. L’onere di aggiornare i propri recapiti istituzionali grava sull’ente, non sull’amministrazione, alla luce del principio di leale collaborazione. L’ente che non provveda alla diffida, pur avendone conoscenza legale tramite pubblicazione, subisce legittimamente la cancellazione, senza che possa invocarsi la violazione del contraddittorio procedimentale o del legittimo affidamento.
Il Fatto
Un’associazione di volontariato, trasmigrata dal registro regionale al RUNTS, riceveva una diffida dalla Regione Lazio con cui le veniva assegnato un termine di 120 giorni per completare la documentazione necessaria alla trasmigrazione. Non avendo provveduto, l’amministrazione adottava la determinazione di cancellazione dal registro, comunicata tramite pubblicazione.
L’associazione impugnava il provvedimento deducendo, tra gli altri, vizi di difetto di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale e del legittimo affidamento, nonché violazione dei principi di proporzionalità e gradualità. La Regione si costituiva eccependo la legittimità della comunicazione tramite pubblicità, attesa l’assenza di una PEC dell’ente nel portale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato ai sensi dell’art. 74 c.p.a., valorizzando un dato fattuale non contestato: alla data della diffida l’associazione risultava tra gli enti per cui non era inserita alcuna PEC nel portale RUNTS.
Il Collegio ha richiamato gli artt. 8 e 21-bis della legge n. 241/1990, che consentono la comunicazione tramite forme di pubblicità quando, per il numero dei destinatari (nel caso 4.027 enti), la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa. La circostanza che l’ente non avesse indicato il proprio recapito pec rendeva la comunicazione individuale se non impossibile, comunque eccessivamente gravosa per gli uffici.
La decisione ha sottolineato che il principio costituzionale di leale collaborazione e di non aggravamento del procedimento amministrativo impone anche al privato di non rendere inefficiente l’azione amministrativa. Non ricadeva sugli uffici regionali l’onere di ricercare altrove la PEC degli enti, essendo obbligo degli stessi indicarla nel registro.
Il TAR ha infine distinto il caso da un proprio precedente (sentenza n. 8140 del 4.5.2026), in cui la stessa amministrazione disponeva della PEC di ciascun ente trasmigrato: circostanza che qui non ricorre. L’inadempimento comunicativo dell’ente ha consolidato la mancata esecuzione della diffida, rendendo infondati anche gli altri motivi di ricorso, incluso il difetto di motivazione per il richiamo per relationem contenuto nel provvedimento.
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Nota della Redazione
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