Ordine del superiore verbalmente impartito e ritardo nella relazione di servizio (C.G.A.R.S. n. 144 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di servizio impartito verbalmente dal superiore gerarchico è legittimo, atteso che l’art. 10 della legge n. 395 del 1990 prevede in via di regola la forma verbale, essendo quella scritta residuale ed eccezionale a fronte dell’esigenza di speditezza dell’azione amministrativa. La richiesta di accesso agli atti non integra giustificato motivo del ritardo nella esecuzione dell’ordine, quando l’oggetto della relazione riguardi elementi di competenza e conoscenza diretta del dipendente. Il ritardo di dieci giorni nella presentazione della relazione di servizio, adeguatamente motivato dall’Amministrazione, giustifica la sanzione disciplinare. L’apprezzamento sulla gravità della condotta e la graduazione della sanzione costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere o violazione di legge.

Il Fatto

Un ispettore capo della Polizia Penitenziaria, comandato di servizio presso il Tribunale di Palermo, veniva a conoscenza di un alterco tra due sottoposti. Il Comandante del Nucleo, preso atto del suo legittimo allontanamento dal sito, gli richiedeva in data 9 aprile 2019 una relazione di servizio sulla ripartizione degli incarichi affidati al personale presente. La relazione veniva presentata solo il 19 aprile 2019.

Il Provveditore regionale della Sicilia gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura con decreto del 17 dicembre 2019. Il TAR Sicilia, Sezione Quinta, con sentenza n. 170/2024 rigettava il ricorso. L’ispettore proponeva appello, deducendo l’insussistenza del ritardo e la sproporzione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. conferma il decisum di primo grado. Il Collegio muove dalla premessa che, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 395 del 1990, l’ordine è di regola impartito verbalmente, mentre la forma scritta costituisce ipotesi residuale ed eccezionale, funzionale a esigenze di speditezza organizzativa. Ne deriva l’infondatezza del rilievo sulla forma dell’ordine.

La Corte ritiene non giustificato il ritardo nella presentazione della relazione. La richiesta di accesso agli atti formulata dal dipendente non scalfisce la legittimità dell’ordine, poiché l’oggetto della relazione riguardava la ripartizione degli incarichi, elementi di sua competenza e conoscenza diretta, che non necessitavano di integrazione con altri atti.

Il Collegio esamina analiticamente le giustificazioni addotte sull’arco temporale. La sottrazione dei giorni di assenza, l’impiego nelle delicate mansioni di traduzione al rientro in servizio e il sacrificio del tempo libero non assurgono a motivo idoneo a escludere la tardività, atteso che il dipendente avrebbe potuto adempiere in tempi ragionevoli. Nessuna particolare urgenza doveva essere dimostrata dall’Amministrazione.

Sul piano della graduazione della sanzione, il C.G.A.R.S. richiama la delibera del Consiglio Regionale di Disciplina del 18 settembre 2019, che ha derubricato la sanzione in ragione della tenuità dell’accaduto e del curriculum professionale del dipendente. L’applicazione della censura è il risultato di un apprezzamento discrezionale correttamente svolto, immune dai vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *