Attività di autorimessa non provata e divieto di prosecuzione illegittimo (C.G.A.R.S. n. 145 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di prosecuzione di un’attività di autorimessa e l’ordine di sgombero presuppongono l’accertamento effettivo dell’esercizio di tale attività. La presenza di veicoli ricoverati su un’area, di per sé, non integra la prova dell’attività vietata, dovendosi distinguere la rimessa di veicoli — gestione imprenditoriale di spazi adibiti alla custodia di automezzi dietro compenso, soggetta a art. 19 della legge n. 241/1990 e al d.P.R. n. 480/2001 — dal mero parcheggio a cielo aperto di mezzi propri. La richiesta di cambio di destinazione d’uso formulata come “rimessa autoveicoli ad uso privato, senza accesso al pubblico” esclude, al contempo, il mutamento di destinazione e l’esercizio di attività commerciale. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 è illegittima quando l’apporto partecipativo del privato avrebbe potuto orientare diversamente la determinazione amministrativa.

Il Fatto

L’appellante esercitava attività di noleggio di veicoli senza conducente, con sede operativa presso l’aeroporto. Su un terreno censito al N.C.E.U., non adibito a parcheggio, erano stabilmente ricoverati numerosi mezzi. A seguito di sopralluogo della Polizia locale, il Comune ha adottato l’ordinanza n. 40 del 2024, con cui ha vietato la prosecuzione dell’attività di autorimessa e ordinato lo sgombero delle aree entro quindici giorni. Il TAR Sicilia, con sentenza pubblicata il 7 gennaio 2025, ha annullato la nota di archiviazione della richiesta di cambio di destinazione d’uso, ma ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza, ritenendo che l’attività di fatto esercitata fosse quella di autorimessa e che il vizio procedimentale dedotto non fosse invalidante.

L’appellante ha impugnato la sentenza con due motivi, lamentando l’erronea applicazione della normativa di riferimento e la violazione delle garanzie partecipative. Il Comune non si è costituito. Questo Consiglio, in sede cautelare, aveva già sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza e degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. Il Collegio rileva che le norme richiamate dal giudice di primo grado — d.P.R. n. 481/2001 e d.P.R. n. 151/2011 — disciplinano il noleggio di veicoli senza conducente e la prevenzione incendi, non l’attività di autorimessa, e risultano pienamente rispettate dall’appellante, che esercitava regolarmente l’attività autorizzata.

Il punto decisivo è l’assenza di elementi fattuali idonei a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività di rimessa di veicoli. L’ordinanza impugnata si fonda su un rapporto di servizio nel quale si legge che il responsabile non era in grado di esibire la documentazione relativa all’attività e che aveva presentato istanza di cambio di destinazione d’uso del terreno: da qui, osserva la Corte, manca del tutto un accertamento comunale sull’effettivo svolgimento dell’attività di autorimessa.

Né tale esercizio può desumersi dalla sola presenza di mezzi ricoverati o dalla presentazione dell’istanza di cambio di destinazione d’uso. Quest’ultima era stata formulata come “rimessa autoveicoli ad uso privato, senza accesso al pubblico“, specificazione che esclude tanto un reale mutamento di destinazione d’uso quanto l’esercizio di una attività commerciale. Il terreno, spiazzo libero da opere edilizie e privo di servizi e locali annessi, non possiede i requisiti dell’autorimessa commerciale.

La Corte richiama la nozione di rimessa di veicoli: gestione imprenditoriale di spazi appositamente adibiti alla custodia di automezzi dietro compenso, attività privata soggetta a segnalazione ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 480/2001 e dell’art. 19 della legge n. 241/1990. Da tale qualificazione discende che il semplice parcheggio a cielo aperto di mezzi propri non integra la fattispecie.

È parimenti fondato il secondo motivo. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 ha prodotto una determinazione negativa che avrebbe potuto essere diversa alla luce degli apporti informativi del privato, i quali avrebbero imposto all’Amministrazione di motivare sugli elementi posti a fondamento della ritenuta, ma indimostrata, esistenza dell’attività di rimessa. L’appello è accolto e l’ordinanza n. 40 del 20 maggio 2024 è annullata, con condanna del Comune alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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