Riconoscimento titolo sostegno estero e obbligo di misure compensative (TAR Lazio n. 2597 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione non può fondarsi su rilievi di carattere generale e formale, ma richiede una valutazione effettiva delle conoscenze, abilità e competenze complessivamente attestate dall’interessato. L’assenza di un titolo abilitativo nel Paese di origine non costituisce una barriera preconcetta al riconoscimento, che può essere subordinato all’assegnazione di adeguate misure compensative. In forza dell’art. 45 TFUE e dell’art. 49 TFUE, l’Amministrazione è tenuta a procedere al confronto comparativo tra la formazione estera e quella richiesta dalla normativa nazionale e, in caso di differenze sostanziali, a valutare se misure compensative, eventualmente aggravate, siano idonee a colmarle. Il provvedimento che ometta tale verifica è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, consistente in un corso superiore di specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo rilasciato da un’università spagnola. L’Amministrazione ha respinto l’istanza sulla base del parere non favorevole del Ministero dell’Università e della Ricerca, rilevando che l’attestato non dà accesso all’insegnamento in Spagna e, quindi, è privo dei requisiti minimi per essere valutato come titolo abilitante in Italia.
Il Ministero ha comunque proceduto, in ossequio ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, al confronto analitico tra la formazione estera e quella prevista dal D.M. 30.09.2011, concludendo per l’incompatibilità dei due percorsi. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione della normativa nazionale ed europea e l’assenza di una valutazione effettiva della formazione acquisita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso in aderenza all’orientamento già espresso dalla Sezione, richiamando la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e il D.lgs. 206/2007. Il riconoscimento presuppone che l’interessato possa esercitare nel Paese di origine la professione grazie alla qualifica conseguita. Il ricorrente non ha prodotto l’attestazione dell’autorità spagnola emessa ai sensi della direttiva. Tuttavia, secondo la giurisprudenza euro-unitaria, quando la situazione non ricade nell’ambito della direttiva ma in quello degli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità dello Stato membro ospitante sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei titoli e dell’esperienza pertinente, procedendo a un confronto con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
Il Ministero, dopo aver ammesso di procedere “con il massimo favor per l’istante” al confronto analitico, ha respinto l’istanza in ragione delle differenze quantitative e qualitative tra i percorsi. Il Collegio ritiene che tali obiezioni non resistano al vaglio di legittimità. La valutazione ministeriale risulta affidata a rilievi generali e formali: il richiamo ai requisiti dell’art. 3 del D.M. 30.09.2011, la distinzione terminologica tra “sostegno educativo” e “sostegno didattico”, la modalità blended di svolgimento degli insegnamenti. Tali argomenti non tengono conto delle conoscenze e competenze documentate dal ricorrente.
Dalla documentazione emerge una diffusa sovrapposizione delle materie tra il percorso spagnolo e gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011, con espletamento di laboratori e tirocinio diretto in presenza. Inoltre, il Ministero non ha valutato la possibilità di individuare misure compensative idonee a colmare le differenze riscontrate, ritenendo che il riconoscimento avrebbe creato disparità di trattamento con i cittadini italiani. La giurisprudenza europea riconosce l’assegnazione di misure compensative anche in caso di divergenze sostanziali e in assenza del titolo abilitativo.
Il Collegio rileva infine che, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, e del successivo Decreto Interministeriale n. 77 del 24.04.2025, il Dicastero ha ammesso ai nuovi percorsi docenti in possesso del medesimo titolo estero per cui è causa, ritenendo che la formazione estera soddisfi i requisiti di qualità richiesti. Non appaiono quindi chiare le ragioni per cui, in presenza del medesimo titolo ritenuto valido, l’adozione di proporzionate misure compensative non sia in grado di colmare le differenze formative.
Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con obbligo dell’Amministrazione di provvedere al riesame dell’istanza, effettuando un’approfondita analisi della formazione e dell’esperienza acquisita, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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