Inammissibile il ricorso con procura alle liti priva di sottoscrizione e non allegata all’atto notificato (TAR Lombardia n. 3273 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti nel processo amministrativo deve essere speciale, conferita anteriormente o contestualmente alla notifica del ricorso, e deve essere allegata all’atto notificato. La procura generica, priva della sottoscrizione del ricorrente e del difensore, è nulla ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a), cod. proc. amm. L’onere di dimostrare la regolarità della notifica grava sul ricorrente, che deve produrre il file in formato eml o msg della notifica telematica. La mancata ottemperanza all’ordine istruttorio del giudice determina l’improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR il provvedimento di diniego di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, notificato in data 27.12.2025. Il Tribunale, con ordinanza n. 533/2026, rilevava che la ricevuta di avvenuta consegna della notifica era stata depositata come scansione in formato pdf e non come file in formato eml, come richiesto dalle norme tecniche del processo amministrativo telematico. Assegnava quindi al ricorrente un termine perentorio di dieci giorni per acquisire il file relativo alla notifica del ricorso e della procura, in formato eml oppure msg.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato la procura alle liti depositata in giudizio unitamente al ricorso, rilevandone la nullità. Tale procura risultava priva della sottoscrizione del ricorrente e del difensore e, inoltre, generica, non contenendo alcuna indicazione sull’oggetto del ricorso, sulle parti contendenti e sull’autorità giudiziaria adita. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 40, comma 1, cod. proc. amm., la procura ad litem deve essere speciale e conferita anteriormente o contestualmente alla data di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, pena la sua radicale nullità.
Quanto alla seconda procura, depositata in data 5.5.2026 e identica nel contenuto ma munita delle sottoscrizioni autografe, il Collegio ha osservato che non vi era prova che fosse stata allegata al ricorso notificato. Il Tribunale aveva infatti ordinato al ricorrente di produrre il file della notifica in formato eml o msg, ma il difensore aveva nuovamente depositato la scansione in formato pdf della ricevuta di avvenuta consegna, senza ottemperare correttamente all’incombente istruttorio.
La Sezione ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, per la nullità della procura alle liti, e improcedibile, per la mancata ottemperanza all’ordinanza n. 533/2026 nel termine perentorio assegnato. In considerazione della natura della controversia e della limitata attività difensiva svolta dall’amministrazione, le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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