Porto d’armi e divieto di detenzione armi: discrezionalità della Prefettura (TAR Piemonte n. 1318 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio o rinnovo del porto d’armi e il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, essendo l’autorizzazione al porto delle armi una eccezione sul piano ordinamentale. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di motivazione o di istruttoria. La pendenza di un procedimento penale per lesioni personali, anche a prescindere dal suo esito, e la dinamica dei fatti possono fondare il giudizio di non affidabilità del richiedente. Il precedente penale risalente non è, di per sé, dirimente, ma può essere valorizzato unitamente ad altri elementi a sostegno del diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di porto d’armi rinnovato nel 2023 per esercizio dell’attività venatoria, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 20.11.2024, notificatogli il 09.01.2025, che ha respinto il ricorso gerarchico avverso il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato dalla Prefettura di Asti il 21.02.2024. In via derivata ha impugnato la revoca del porto d’armi disposta dal Questore e il rigetto del ricorso gerarchico del 25.06.2024.
All’origine dei provvedimenti vi è un diverbio dell’agosto 2023, che ha coinvolto il ricorrente, suo figlio e suo fratello, in esito al quale egli è stato deferito alla Procura della Repubblica per lesioni personali in concorso. Il ricorrente lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità manifesta, sostenendo che l’amministrazione avrebbe valorizzato solo un precedente penale risalente e una mera denuncia, senza ponderare adeguatamente la sua posizione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato nel merito. Il Collegio, pur rilevando possibili problematiche processuali connesse alla qualificazione dell’atto impugnato in via derivata, ritiene dirimente l’esame dell’unica censura proposta avverso il provvedimento principale.
Il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico risulta ampiamente argomentato e ha svolto un corretto vaglio di tutte le circostanze del caso concreto. Il Ministero ha dato atto della pacifica pendenza penale a carico del ricorrente: un diverbio nel quale l’antagonista ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 20 giorni.
Il TAR sottolinea come, a prescindere dagli esiti del giudizio penale, sia pacifico che il diverbio vi sia stato e che, mentre il ricorrente è uscito illeso, la controparte ha subito una frattura dell’orbita sinistra e un trauma cranico. La tesi della legittima difesa, a tutto concedere, vedrebbe travalicati i limiti di proporzionalità, in un contesto in cui il ricorrente è rimasto illeso e la controparte ha subito le lesioni descritte.
Il rigetto ha inoltre valorizzato un precedente del 1997, pertinente perché il ricorrente ha già patteggiato una pena per lesioni personali colpose gravi. Tale circostanza, per quanto risalente, non è l’unica ragione del divieto e viene invocata a supporto dell’assunto secondo cui il ricorrente appare soggetto non in grado di gestire i conflitti in termini ragionevoli e quindi non affidabile per l’autorizzazione al porto di armi.
Il Collegio ricorda che l’autorizzazione al porto delle armi in capo a un privato cittadino rappresenta una eccezione sul piano ordinamentale, il cui rilascio è subordinato ad ampia discrezionalità amministrativa, nella specie ragionevolmente esercitata. L’amministrazione ha valorizzato circostanze che non restituiscono un’immagine di personalità ineccepibile né un contesto familiare tranquillo. Il rigetto dell’unica censura comporta l’infondatezza anche della sua riproposizione in via derivata. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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