Inabilità a proficuo lavoro dell’orfano di guerra richiede infermità elevata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 228 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di riversibilità a favore dell’orfano maggiorenne di avente diritto a pensione di guerra richiede, ai sensi dell’art. 45 d.P.R. n. 915/1978, l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, requisito più restrittivo di quello richiesto dall’art. 82 d.P.R. n. 1092/1973 per l’orfano maggiorenne di avente diritto a pensione civile o militare, per il quale è sufficiente la semplice inabilità a proficuo lavoro. La disciplina pensionistica di guerra non si accontenta di una mera difficoltà a svolgere un’attività proficua, ma presuppone un’infermità di grado assai elevato, idonea a escludere anche un lavoro sedentario o non impegnativo e a incidere sulle ordinarie occupazioni di vita. L’art. 6 della legge n. 656/1986 impone che l’inabilità sia necessariamente ed effettivamente accertata dai competenti organi sanitari, con esclusione di ogni presunzione. Il giudice, in presenza di conclusioni del consulente tecnico d’ufficio fondate su un attento esame degli atti e congruamente motivate, può conformarsi ad esse, respingendo il ricorso privo di prova contraria di rilievo.

Il Fatto

La ricorrente, orfana maggiorenne di un ex militare deceduto e della madre già titolare di trattamento di riversibilità, domandava il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di riversibilità a titolo di pensione di guerra, deducendo la propria condizione di inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Il M.E.F., su parere della Commissione Medica di Verifica, aveva rigettato la domanda, non risultando accertata l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. La ricorrente impugnava la determinazione chiedendo l’accoglimento della pretesa; l’amministrazione si costituiva eccependo l’infondatezza e, in subordine, la prescrizione quinquennale. La causa giungeva così al giudizio della Corte dei Conti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Gli artt. 44, 45 e 51 d.P.R. n. 915/1978 riconoscono il trattamento privilegiato di guerra ai figli maggiorenni del militare o del civile morto per causa di guerra, ovvero del pensionato di guerra, che siano privi dell’altro genitore, non titolari di redditi oltre la soglia legislativa e che siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro. L’art. 6 della legge n. 656/1986 precisa che l’inabilità deve essere effettivamente accertata dai competenti organi sanitari e abroga le norme che considerano presunta l’inabilità al compimento del 65° anno di età.

Su questo fondamento, la Corte richiama la precisazione dell’Ufficio Medico Legale circa la distanza tra la fattispecie bellica e quella civile o militare. Mentre l’art. 45 d.P.R. n. 915/1978 esige l’inabilità a “qualsiasi” proficuo lavoro, l’art. 82 d.P.R. n. 1092/1973 si accontenta della semplice inabilità a proficuo lavoro. Il regime di guerra presuppone quindi un’infermità di grado assai elevato, capace di escludere anche un lavoro sedentario o non impegnativo e di incidere sulle ordinarie occupazioni di vita.

La Corte aderisce alle conclusioni dell’U.M.L., cui il giudicante dichiara di conformarsi. Il consulente, incaricato con ordinanza n. 34/2020, ha analizzato l’ampia documentazione sanitaria e ha svolto le operazioni peritali il 24.11.2023, con la partecipazione della ricorrente. All’esito, ha espresso un giudizio diagnostico che comprende un quadro osteoarticolare e psichico, ritenendo la situazione degenerativa del rachide e delle grandi articolazioni sostanzialmente fisiologica per età e oggettivamente non invalidante, e le restanti patologie di scarsa o nulla incidenza.

Quanto all’apparato psichico, la Corte valorizza il rilievo per cui il quadro depressivo non è mai stato caratterizzato da dispercezioni o turbe ideative. La sindrome fibromialgica e quella depressiva cronica risultano sì presenti, ma la documentazione allegata riporta per lo più diagnosi e prescrizioni farmacologiche prive di una descrizione dello status della periziata. Il più recente apporto istruttorio non modifica il giudizio: la documentazione successiva al 2014 consta di accertamenti strumentali e visite di controllo, e non evidenzia il requisito dell’inabilità.

Pertanto, né alla data della domanda amministrativa del 07.10.2013, né a quella della visita collegiale del 20.01.2014, né in epoca successiva, l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro risulta accertata. Le conclusioni del c.t.u. sono condivise in quanto fondate, motivate e non contraddette da prova contraria di rilievo. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio per la complessità della natura della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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