Diniego di discarico e proseguimento della riscossione tra rateizzazione e prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 75 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di discarico promosso dal concessionario ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. il giudice contabile non esercita un sindacato demolitorio del provvedimento di diniego, ma verifica la fondatezza del diritto dell’ente alla riscossione delle quote inesigibili secondo l’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguire nella riscossione, con la conseguenza che vanno considerati gli esiti successivi e le somme medio tempore riscosse. Il riconoscimento del debito da parte del contribuente, mediante istanze di rateizzazione, esclude la perdita del credito e consente di ritenere ancora in corso la riscossione, con possibile applicazione della normativa sulla definizione agevolata. Il diniego resta legittimo quando il concessionario non abbia compiuto atti interruttivi della prescrizione né un’idonea attività esecutiva, risultando gravemente pregiudicata la possibilità di un esito positivo. Il beneficio della riduzione a un ottavo previsto dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 presuppone il pagamento entro novanta giorni e non opera per il ricorso respinto, restando dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo.

Il Fatto

Il giudizio si inserisce nel contenzioso tra il Comune e la società concessionaria della riscossione dei crediti dell’ente locale. A seguito di una verifica su centoquarantadue partite, non ritenendo fondate le risposte ottenute, il Comune adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme affidate. La società impugnava i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi procedimentali e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente, invocando la disciplina derogatoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2015.

La vicenda processuale è stata segnata da due interventi della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 51/2019 il giudice delle leggi ha chiarito che le norme derogatorie non si applicano alle società di natura privata originate dallo scorporo di un ramo d’azienda del concessionario nazionale, per le quali vale la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Con la sentenza n. 66/2022 è stata dichiarata illegittima l’applicazione retroattiva di quelle norme anche ai concessionari privati. Riassunti i giudizi, la causa all’esame riguarda il carico riferito a un singolo debitore, per sanzioni stradali e oneri accessori relativi a ruoli degli anni 2008-2013.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la precedente pronuncia della Sezione, che ha già definito le questioni preliminari. In particolare, ha ribadito che il giudizio ad istanza di parte non ha ad oggetto la legittimità degli atti dell’ente, ma l’accertamento del diritto di quest’ultimo al pagamento delle quote inesigibili: eventuali vizi amministrativi rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso. Ha inoltre affermato che, in applicazione del principio del ragionevole affidamento sull’applicabilità della normativa derogatoria, il concessionario non può essere dichiarato inadempiente per la sola omissione della comunicazione di inesigibilità, dovendosi verificare i presupposti sostanziali del discarico.

Il Collegio esamina poi l’esito concreto dell’attività di riscossione, alla luce del principio per cui il diniego impugnato non sospende l’attività del concessionario, che deve proseguire nella riscossione per non pregiudicare l’esito del ricorso. Vengono quindi distinte le singole posizioni.

Con riguardo a un carico, per il quale risulta intervenuto il saldo, il ricorso è accolto, non sussistendo i presupposti del diniego di cui all’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Il concessionario resta tenuto a versare quanto effettivamente riscosso.

Per i carichi rispetto ai quali il debitore ha presentato istanze di rateizzazione, il Collegio ritiene che la sussistenza del debito sia stata riconosciuta, così da considerare ancora in corso la riscossione e da non escludere l’applicazione della normativa sulla definizione agevolata rispetto al residuo. Anche per tali carichi il ricorso è accolto, con salvezza del versamento di quanto riscosso.

Il ricorso è invece respinto per il carico rispetto al quale non risulta alcun riconoscimento del debito né pagamenti, non è stata svolta un’idonea attività esecutiva e non sono state effettuate tempestive notifiche di atti, con effetti sulla prescrizione del diritto. La società non ha provato la possibilità di proseguire utilmente la riscossione, con conseguente sussistenza dei presupposti del diniego. Nessuna rilevanza assume, per tale posizione, la sopravvenuta normativa sulla rottamazione, essendo già gravemente pregiudicato l’esito della procedura.

Sul quantum, il Collegio ritiene infondate le eccezioni della società. La riduzione a un ottavo dell’importo iscritto a ruolo presuppone il pagamento entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento definitivo; decorso il termine, o in caso di rigetto del ricorso, la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo, con interessi e spese. La ratio del beneficio è la definizione immediata della controversia, che non può più operare all’esito del giudizio. Il ricorso è dunque parzialmente accolto. Le spese sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo e dell’interpretazione giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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