Nocività degli organismi vegetali e distruzione della partita al controllo fitosanitario (TAR Lombardia n. 765 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di organismo nocivo rilevante ai fini dei controlli fitosanitari non si esaurisce in quella di organismo da quarantena elencato negli allegati del regolamento UE 2016/2031. L’amministrazione può qualificare come pericolosa per la vita delle piante anche una specie non inclusa in tali elenchi, ove ne ravvisi la potenziale capacità di veicolare patogeni. Tale valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove appaia arbitraria o irragionevole. Nell’esercizio di tale potere l’amministrazione è tenuta a rispettare il principio di precauzione, per cui l’assenza di prova del danno non equivale a prova dell’assenza del danno. Ne consegue la legittimità del provvedimento che dispone la distruzione dell’intera partita contaminata, non emergendo misure meno invasive idonee a scongiurare il rischio di diffusione.

Il Fatto

Il ricorrente, coltivatore diretto operante in colture protette fuori suolo, otteneva le autorizzazioni per importare da Taiwan 5.620 orchidee. La merce giungeva all’aeroporto di Malpensa il 21 aprile 2021. Il successivo 22 aprile il servizio fitosanitario regionale eseguiva controlli sui fiori e le analisi di laboratorio identificavano diverse specie di insetti, tra cui il dittero ritenuto adulto di Bradisia Impatiens. L’amministrazione ordinava quindi la distruzione dei beni ai sensi dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. 214/2005.

Il ricorrente contestava la nocività degli insetti e produceva una perizia, senza ottenere la revisione della determinazione. Impugnava così il provvedimento n. CHEDPP.IT.2021.0010044 del 30 aprile 2021, chiedendone l’annullamento e formulando istanza risarcitoria per 433.385,23 euro. Resistevano la Regione Lombardia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Dogane, estranea al procedimento, disponendone l’estromissione dal giudizio. Nel merito il ricorso è infondato.

Il ricorrente sosteneva che la specie rinvenuta non fosse elencata nell’allegato I, sezione 1, punto 1, del regolamento UE 2016/2031 e che fosse diffusa in Italia dagli anni Novanta. Il Tribunale rileva che l’art. 3 del regolamento UE disciplina i soli organismi da quarantena, mentre l’art. 18, comma 4, del d.lgs. 19/2021 consente agli ispettori fitosanitari di prescrivere le misure necessarie, compresa la distruzione dei vegetali ritenuti contaminati. L’art. 45 del medesimo decreto attribuisce ai servizi regionali i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero; l’art. 6 demanda loro la vigilanza sullo stato fitosanitario dei vegetali al fine di verificare la presenza di organismi nocivi.

La lettura sistematica del d.lgs. 19/2021 conferma che il legislatore contrappone la nozione di organismo nocivo in senso ampio a quella di organismo da quarantena: l’art. 1 definisce le attività di protezione delle piante come prevenzione e mitigazione dei rischi connessi agli organismi nocivi, senza limitarle alle specie elencate. L’art. 66 del regolamento UE 2017/625 abilita inoltre le autorità competenti a ordinare la distruzione della partita.

Il Collegio qualifica l’individuazione della concreta nocività come espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo se arbitraria o irragionevole, e richiama il principio di precauzione, citando TAR Veneto, sez. IV, 27 maggio 2024, n. 1192. L’amministrazione aveva motivato la nocività rilevando che l’insetto si nutre di funghi del terreno ed è vettore di infezioni fungine, tanto più pericolose se provenienti da un Paese terzo.

La difesa del ricorrente si rivela controproducente: la stessa perizia prodotta attesta la diffusione del dittero e la necessità di difesa fitosanitaria, confermando la pericolosità e l’esigenza di eliminazione. A fronte del ritrovamento di numerosi insetti e della confermata nocività, la distruzione dell’intera partita non è irragionevole, anche in virtù del principio di precauzione. Il ricorso è respinto, con rigetto della domanda risarcitoria; le spese sono compensate per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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