Cancellazione volontaria dell’avvocato dall’albo e interruzione del processo amministrativo (TAR Puglia, sez. I, ord. n. 1154 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione volontaria dall’albo professionale del difensore costituito determina l’automatica interruzione del giudizio amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 301 c.p.c., non ricorrendo alcuna ragione per differenziare tale evenienza dalle altre ipotesi interruttive espressamente previste. Ove il processo prosegua senza che l’interruzione sia stata dichiarata, gli atti successivi sono nulli. Il giudizio può essere proseguito o riassunto nei termini e modi di cui all’art. 80, comma 3, c.p.a. L’interruzione va dichiarata anche d’ufficio dal giudice.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la nota con cui il Responsabile del Settore Politiche Forestali della Regione Puglia aveva reso parere negativo sulla richiesta di valutazione di compatibilità idrogeologica di un immobile di sua proprietà, nonché l’atto di preavviso di rigetto. Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, contestando le ragioni avverse.

Nelle more del giudizio, la ricorrente donava l’usufrutto dell’immobile e la nuda proprietà alla figlia minorenne. Con atto depositato poco prima dell’udienza di discussione, i nuovi titolari di diritti sull’immobile proponevano intervento ad adiuvandum, segnalando che il difensore della ricorrente si era nel frattempo cancellato volontariamente dall’Albo professionale.

La Motivazione della Corte

Il TAR, richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione (tra cui n. 2665/2019, n. 999/2024, n. 30616/2024 e Sezioni Unite n. 3702/2017), ha ritenuto che la cancellazione volontaria del difensore costituito dall’albo professionale sia assimilabile alle ipotesi di cui all’art. 301 c.p.c., con conseguente automatica interruzione del processo.

Il Collegio ha precisato che l’eventuale prosecuzione del giudizio senza la declaratoria di interruzione determina la nullità di tutti gli atti successivi. All’orientamento della Suprema Corte ha aderito anche il Consiglio di Stato (sez. II, ord. n. 7212/2020).

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l’interruzione del giudizio ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 301 c.p.c., ponendo a carico delle parti l’onere di riassunzione nei modi e termini di legge. L’ordinanza è stata resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, rilevando d’ufficio la causa interruttiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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