Oscuramento offerte tecniche e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 1401 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso le decisioni di oscuramento delle offerte tecniche, adottate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione trasmetta al ricorrente le offerte tecniche recanti i minori oscuramenti, così realizzando l’utilità richiesta. La circostanza che tale trasmissione sia intervenuta oltre il termine di cui all’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 per la proposizione del ricorso non impedisce la declaratoria di improcedibilità, ma giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune per la stipulazione di un accordo quadro multilotto avente ad oggetto la gestione degli atti sanzionatori del corpo di polizia locale, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni, per il Lotto 2 la controinteressata è risultata prima in graduatoria, mentre la ricorrente si è collocata in seconda posizione.

Con il provvedimento di aggiudicazione, il R.U.P. ha ritenuto inammissibile l’oscuramento quasi totale delle offerte tecniche e ha chiesto ai concorrenti di trasmettere copia delle offerte oscurate solo nelle parti effettivamente riservate. Ciononostante, l’offerta tecnica della controinteressata è stata pubblicata quasi integralmente oscurata, nella versione inizialmente trasmessa. La ricorrente ha quindi impugnato in via precauzionale le decisioni sull’oscuramento, ai sensi dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione dell’amministrazione resistente, che ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere o di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avendo trasmesso alla ricorrente, in data 30.01.2026, le offerte tecniche con i minori oscuramenti presentate dalle concorrenti.

La questione giuridica centrale attiene alla sorte del ricorso precauzionale esperito contro le decisioni di oscuramento quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione provveda all’ostensione richiesta. Il Tribunale rileva che la ricorrente, con nota del 14.03.2026, ha essa stessa rappresentato di aver ricevuto la copia dell’offerta tecnica della controinteressata recante i minori oscuramenti, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese.

La norma di riferimento è l’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di procedere all’ostensione delle parti delle offerte di cui è stato richiesto l’oscuramento solo dopo il decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4. L’ostensione intervenuta in pendenza di giudizio ha quindi realizzato l’utilità concreta richiesta dalla ricorrente, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

Alla luce di tali considerazioni e della dichiarazione in atti della parte ricorrente, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione integrale, valorizzando la peculiarità della fattispecie: le offerte tecniche contenenti minori oscuramenti sono state pubblicate solo dopo la scadenza del termine di cui all’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 per la presentazione del ricorso. La tardività dell’ostensione, pur non impedendo l’improcedibilità, giustifica dunque l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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