Interdittiva antimafia e vincoli di parentela dei soci (TAR Calabria n. 594 del 25.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interdittiva antimafia, i rapporti di parentela tra i titolari di un’impresa e soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi possono fondare il giudizio prognostico di pericolo di infiltrazione, sempre che il vincolo, per natura, intensità o caratteristiche concrete, lasci ritenere secondo il criterio del più probabile che non che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia clanica, di diritto o di fatto, ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Non è necessaria la prova di una effettiva ed attuale cointeressenza economica del sodalizio mafioso nell’attività di impresa, essendo sufficienti riscontri sintomatici gravi, precisi e concordanti. Il sindacato del giudice amministrativo, con pieno accesso ai fatti rivelatori, resta circoscritto alla verifica di ragionevolezza e proporzionalità della valutazione inferenziale, senza sconfinare nel merito dell’apprezzamento discrezionale del Prefetto.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei servizi ha impugnato l’interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti dalla competente Prefettura, unitamente alle note informative delle forze di polizia e alla comunicazione preventiva ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. L’impresa, che aveva già proposto istanza di accesso agli atti del procedimento penale dai quali erano stati tratti alcuni elementi posti a fondamento della prognosi negativa, ha esteso l’impugnativa con motivi aggiunti ad ulteriori note e atti istruttori, dolendosi del diniego parziale di accesso opposto dalla Prefettura.

Con ordinanza istruttoria il Collegio ha ordinato l’ostensione della documentazione richiesta, esclusi gli atti coperti da segreto o riservati. Ottenuta l’esibizione e definita incidentalmente la vicenda documentale, la società ha reiterato le censure avverso il provvedimento inibitorio, chiedendone l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Preliminarmente dà atto dell’esaurimento del giudizio incidentale sull’accesso, essendo stata prodotta la documentazione richiesta a seguito dell’ordinanza istruttoria, senza che la ricorrente abbia specificato quali atti sarebbero rimasti non esibiti.

Nel merito, la prima censura, incentrata sulla violazione del contraddittorio procedimentale ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, è respinta: la figura del congiunto controindicato risultava centrale già nel preavviso di interdittiva, essendo richiamata la precedente interdittiva emessa nel 2016 a carico di altra società riconducibile ai medesimi soci ed avente analogo oggetto sociale. La ricorrente ha controdedotto su elementi marginali, obliterando il dato del vincolo parentale.

Infondata è anche la doglianza sulla violazione del termine di conclusione del procedimento: i termini dei commi 2 e 2-ter dell’art. 92 d.lgs. n. 159/2011 hanno carattere ordinatorio, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, tra cui TAR Lombardia n. 1121 del 2025. La loro inosservanza non consuma il potere dell’autorità procedente.

Quanto al merito, il Collegio ritiene che il pericolo di condizionamento sia stato plausibilmente desunto dall’inserimento di uno dei soci in un contesto familiare caratterizzato da soggetti gravati da pregiudizi per associazione di tipo mafioso, in particolare il cognato, commercialista storico di imprese riconducibili alla criminalità organizzata locale, tratto in arresto e condannato. Il pregnante significato indiziario è raccordato all’assenza di iniziative dei titolari dell’impresa volte a prendere le distanze da quel contesto. Le assoluzioni definitive invocate in chiave difensiva non elidono la valenza del quadro complessivo, emergendo dalla sentenza richiamata uno scenario di rapporti privilegiati e cointeressenze economiche con cosche egemoni sul territorio.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 6740 del 2020; Corte cost. n. 57 del 2020) secondo cui il giudice verifica la gravità, precisione e concordanza del quadro indiziario, senza sconfinare nel merito. Esclude ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela ove gli stessi siano indizianti di una situazione complessiva che non renda implausibile un collegamento con ambienti criminali. Infine, l’esclusione della natura occasionale del tentativo di infiltrazione rende superflua ogni valutazione in ordine all’applicabilità dell’art. 94-bis cod. antimafia, con rigetto delle censure residue e condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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