Qualifica agente pubblica sicurezza e condanna ostativa per omicidio stradale (TAR Lombardia n. 1403 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rilascio del decreto di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il requisito negativo previsto dall’art. 5, comma 2, lett. b), legge n. 65/1986 impedisce il conferimento in presenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi. La condanna per il reato di fuga e omissione di assistenza di cui all’art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 è ostativa, non avendo natura colposa. L’erronea qualificazione come “non colposo” del diverso reato di lesioni personali stradali di cui all’art. 590 bis cod. pen., che è invece colposo, non inficia la legittimità del diniego. Nel giudizio sul provvedimento vincolato, il divieto di integrazione della motivazione non è assoluto e l’amministrazione può dimostrare in giudizio l’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo.
Il Fatto
Il Comando della Polizia Locale ha chiesto alla Prefettura il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a favore di un proprio agente di polizia locale. L’amministrazione ha respinto l’istanza richiamando la sentenza con cui la Corte d’Appello ha condannato il richiedente per lesioni personali stradali e per violazione dell’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite in caso di incidente. La condanna è stata ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), legge n. 65/1986.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che il reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. è colposo e dunque non ostativo. Il Ministero dell’interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, strettamente connessi, e li ritiene infondati. Il provvedimento impugnato richiama espressamente la sentenza di condanna e menziona entrambi i reati. La lettura integrale del diniego e dell’atto di avvio del procedimento dimostra la volontà dell’amministrazione di fondare la decisione sulla condanna per tutte le fattispecie contestate.
Il ricorrente fa leva su un singolo passaggio in cui il reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. è qualificato come non colposo. L’indicazione è erronea: le lesioni personali stradali gravi o gravissime hanno natura colposa, come si evince dalla stessa formulazione della norma. L’errore non incide però sulla legittimità del provvedimento.
Il TAR accoglie l’obiezione della difesa erariale. La condanna riportata dal ricorrente resta ostativa perché il delitto di cui all’art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 non ha natura colposa. Il Collegio esclude che questa argomentazione integri inammissibilmente la motivazione.
Trova applicazione il principio per cui, nel giudizio amministrativo, il divieto di integrazione della motivazione non è assoluto. Non sempre i chiarimenti resi in giudizio costituiscono integrazione postuma: rientrano nell’eccezione gli atti di natura vincolata previsti dall’art. 21-octies, legge n. 241/1990, per i quali l’amministrazione può dimostrare successivamente l’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo (Cons. Stato, sez. IV, n. 6620 del 2024; sez. V, n. 6268 del 2025).
Legittimamente, dunque, è stata esclusa la sussistenza del requisito previsto dall’art. 5, comma 2, legge n. 65/1986. Il ricorso è infondato e va respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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