Osservazione scientifica inframuraria necessaria per l’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 34025 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici penitenziari, l’osservazione scientifica della personalità disciplinata dall’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. costituisce presupposto necessario e non surrogabile per l’accesso alle misure alternative alla detenzione in favore dei condannati per i reati ostativi ivi elencati, tra cui quello di cui all’art. 609-quater cod. pen. Essa deve essere condotta collegialmente per almeno un anno e deve svolgersi in Istituto, poiché la partecipazione degli esperti di cui all’art. 80 Ord. pen. opera in via aggiuntiva e non sostitutiva delle figure ordinariamente preposte all’osservazione inframuraria. L’osservazione svolta all’esterno del carcere non è equipollente a quella inframuraria. La previsione di un periodo minimo obbligatorio non integra una preclusione assoluta né una violazione degli artt. 3 e 27 Cost., rispondendo all’esigenza di una più penetrante valutazione del percorso risocializzante.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da un detenuto con pena residua di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., con fine pena al 20 marzo 2028. Il giudice ha rilevato che non risultava lo svolgimento del programma riabilitativo della durata di un anno richiesto dalla legge per quel titolo di reato e ha escluso di poter considerare equipollente il percorso di analogo contenuto svolto presso una cooperativa sociale, attestato dalla documentazione prodotta dall’istante.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. e sostenendo che l’uso della congiunzione “anche” non vincolerebbe l’osservazione al luogo di esecuzione, ma ai professionisti cui è affidata. In via subordinata ha prospettato il contrasto della norma con gli artt. 3 e 27 Cost., chiedendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il comma 1-ter dell’art. 4-bis Ord. pen., introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.l. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella legge n. 39 del 2009, ammette ai benefici i detenuti per una serie di delitti, tra cui quello di cui all’art. 609-quater cod. pen., in assenza di elementi indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Il successivo comma 1-quater subordina la concessione dei benefici, per gli stessi reati, ai risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 Ord. pen.
Il Collegio ritiene che l’osservazione necessaria sia non surrogabile e debba svolgersi in Istituto, richiamando sul punto un consolidato orientamento di legittimità (Sez. I n. 39985 del 2019; Sez. I n. 12138 del 2019; Sez. I n. 34754 del 2016; Sez. I n. 42309 del 2010). La conclusione si desume dalla lettera della norma, che pone l’apporto dei professionisti esterni come aggiuntivo e non sostitutivo delle figure ordinariamente preposte all’osservazione inframuraria, poste sotto la responsabilità del direttore dell’Istituto che ne coordina le attività, ai sensi degli artt. 27 e 28 d.P.R. n. 230 del 2000. L’osservazione esterna non è dunque equipollente, non perché manchino figure scientificamente idonee fuori dal carcere, ma perché è richiesta un’osservazione a più ampio spettro, con l’intervento di professionalità in parte operanti solo all’interno degli Istituti.
Quanto alla dedotta questione di legittimità costituzionale, la Corte la reputa manifestamente infondata. La previsione di un periodo minimo obbligatorio di osservazione risponde all’esigenza di consentire, a fronte di reati di particolare gravità, una più penetrante valutazione del percorso risocializzante e di scongiurare il pericolo di recidiva. Il legislatore ha così approntato un binario differenziato per gli autori di determinate fattispecie, senza introdurre una preclusione assoluta, ma una diversa modalità di accesso giustificata dalla maggiore pericolosità sociale desumibile dal titolo esecutivo, come già affermato dalla stessa Corte (Sez. I n. 23822 del 2020; Sez. I n. 38727 del 2013).
La questione è inoltre irrilevante nel caso concreto, poiché il ricorrente non ha dimostrato la dedotta piena equiparazione tra il percorso svolto presso la cooperativa sociale e quello richiesto dalla norma. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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