Falso ideologico in cartella clinica e sindacato di legittimità sulla prova (Cass. pen. Sez. I n. 34027 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione probatoria del giudice di merito una diversa lettura dei fatti, prospettata come maggiormente plausibile. Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la struttura argomentativa risulti disarticolata da vizi logici o contraddittorietà, non quando l’impugnazione si risolva in una mirata rilettura degli elementi di fatto. Quanto al falso ideologico in cartella clinica, il dolo può desumersi da dati oggettivi di univoca significazione, quali anomalie macroscopiche del tracciato cardiotocografico, non ignorabili da un soggetto professionalmente qualificato. I benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione perseguono finalità ontologicamente diverse e possono essere concessi disgiuntamente, con onere di specifica motivazione.
Il Fatto
Il processo ha riguardato il decesso di un feto durante il parto. Due ginecologi — l’uno di fiducia della partoriente, l’altro di turno nella struttura — erano stati condannati in primo grado per omicidio colposo in cooperazione e per falso ideologico in cartella clinica. In appello erano stati assolti da tutte le contestazioni per insussistenza del dolo.
Su ricorso del Procuratore generale, la Quinta Sezione della Corte aveva annullato l’assoluzione limitatamente alle ipotesi di falso, con rinvio alla Corte di appello di Napoli. Il giudice del rinvio ha condannato entrambi gli imputati per i falsi rispettivamente ascritti; ha quindi concesso a uno la sospensione condizionale, negando però la non menzione, e ha negato il beneficio all’altro. Da qui i ricorsi per cassazione.
La Motivazione della Corte
I ricorsi sono infondati. Il primo motivo ripropone una ricostruzione alternativa del quadro probatorio, sostenendo che il sanitario non avesse avuto il tempo di esaminare il tracciato e che l’annotazione fosse una mera prima constatazione. La Corte osserva che queste censure si sviluppano sul piano del fatto e mirano a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze, anziché denunciare un vizio riconducibile all’art. 606 cod. proc. pen.
Il giudice di legittimità non può invalidare la decisione sulla base di prospettazioni alternative, che si risolvano in una mirata rilettura degli elementi di fatto o nell’autonoma assunzione di nuovi canoni valutativi. A sostegno la Corte richiama la linea interpretativa consolidata (Sez. 6 n. 5465 del 2020; Sez. 6 n. 22256 del 2006; Sez. 1 n. 42369 del 2006). La motivazione del rinvio ha valorizzato le anomalie macroscopiche del tracciato cardiotocografico e il colore anomalo del liquido amniotico, dati oggettivi ritenuti evocativi dello stato di sofferenza del feto e del coefficiente doloso.
Il secondo motivo attiene al trattamento sanzionatorio. Contrariamente a quanto sostenuto, il giudice di merito ha motivato sull’art. 133 cod. pen., valorizzando l’intento di dissimulare le reali condizioni di salute e la particolare intensità del dolo, con riferimento anche alla molteplicità degli spunti di falsità nella annotazione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce la piena ammissibilità della concessione della sola sospensione condizionale con diniego della non menzione: i due benefici perseguono finalità diverse e grava sul giudice l’onere di specificare le ragioni del trattamento differenziato (Sez. 3 n. 51580 del 2018; Sez. 6 n. 34489 del 2012; Sez. 4 n. 32963 del 2021). Quanto al quarto, la prognosi negativa è stata fondata su una precedente condanna per analogo abuso della qualità di pubblico ufficiale, dato oggettivo ritenuto univocamente ostativo.
Nota della Redazione
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