Violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale e obbligo di dimora (Cass. pen. Sez. I n. 34031 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, le prescrizioni accessorie di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 hanno efficacia integrativa del precetto e la loro violazione integra i reati di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. Tuttavia la violazione assume rilievo ai sensi del comma 2 — con conseguente qualificazione del fatto come delitto — solo se il decreto applicativo della misura prevede espressamente l’obbligo o il divieto di soggiorno di cui all’art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011. La prescrizione di fissare la dimora e di comunicarla all’autorità di pubblica sicurezza è misura tipica diversa dall’obbligo di dimora, poiché lascia al prevenuto la scelta del comune e del luogo dove stabilirsi. In difetto di esplicita indicazione dell’obbligo o del divieto di soggiorno nel decreto applicativo, la condotta va riqualificata ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, con esclusione del delitto.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 06.05.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza nei confronti dell’imputato per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare notturna. Il fatto contestato era consistito nell’essersi allontanato dalla propria abitazione in due occasioni, nelle ore notturne dell’8 e 9 maggio 2022.

L’imputato era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicata con decreto del Tribunale di Milano del 19.01.2021, che gli imponeva, tra l’altro, di non rincasare dopo le ore 22 e di non uscire prima delle ore 7, senza comprovata necessità e senza tempestiva comunicazione all’autorità. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione della condotta, il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’illegittima applicazione della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo le ulteriori censure ma dichiarandole non precluse. Il nodo giuridico riguarda la distinzione tra le due fattispecie descritte dall’art. 75 d.lgs. n. 159/2011: al comma 1 è punito con l’arresto il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; al comma 2 è sanzionata come delitto l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno.

Richiamando l’insegnamento di legittimità (Sez. I n. 32575 del 21.04.2023; Sez. I n. 12889 del 26.02.2018), la Corte ha confermato che le prescrizioni accessorie hanno efficacia integrativa del precetto e che la loro violazione integra i reati previsti dalla norma. Il principio di accessorietà, tuttavia, opera in senso pieno solo quando la prescrizione violata sia stata applicata in relazione a una misura accompagnata dall’obbligo o dal divieto di dimora.

Nel caso concreto, il decreto applicativo non conteneva, in parte dispositiva, né l’obbligo né il divieto di soggiorno. La prescrizione imposta — fissare la dimora e comunicarla all’autorità di pubblica sicurezza, non allontanandosene senza preventivo avviso — non può essere assimilata all’obbligo di dimora. Quest’ultimo è misura tipica prevista dall’art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011, con oggetto specifico, e si impone nel comune di residenza o di dimora abituale.

La prescrizione di fissare la dimora rientra tra quelle accessorie descritte dall’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e lascia al prevenuto la scelta del comune e del luogo in cui stabilirsi. In assenza di una esplicita indicazione dell’obbligo o del divieto di dimora, essa non consente di applicare il comma 2 dell’art. 75, che richiama tra gli elementi del fatto tipico una misura applicata ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3.

Il fatto è stato pertanto riqualificato ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Da tale riqualificazione deriva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, perché il giudice del rinvio, fermo l’accertamento della contravvenzione, rivaluti i profili relativi alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e, ove ne escluda i presupposti, determini l’entità della sanzione.

Nota della Redazione

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