Legittima difesa putativa e turbamento da pericolo attuale: onere di motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 27404 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittima difesa postula che l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la reazione all’offesa subìta; resta estranea alla scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata. Lo stato di grave turbamento, presupposto della causa di non punibilità dell’eccesso colposo, deve essere prodotto dalla situazione di pericolo in atto, essendo irrilevanti gli stati d’animo con causa preesistente o diversa. È affetta da motivazione apparente, e come tale censurabile, la sentenza che affermi la sussistenza della scriminante senza esplicitare il percorso inferenziale che collega le risultanze processuali alla conclusione, omettendo ogni ragguaglio sui requisiti della necessità della difesa e dell’inevitabilità altrimenti del pericolo.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Benevento, con sentenza del 14 aprile 2026, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 612 cod. pen. per avere inviato, mediante l’applicativo WhatsApp, un messaggio vocale dal contenuto minaccioso all’utenza della persona offesa.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della legittima difesa, reale o putativa. Il ricorrente ha contestato che la sentenza si fosse discostata dall’orientamento consolidato sul nesso tra turbamento e situazione di pericolo, e che avesse accolto la versione dell’imputato senza riscontro, disattendendo gli esiti dell’esame e il contenuto minatorio degli audio acquisiti. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal presupposto strutturale della scriminante: la legittima difesa richiede un pericolo attuale per l’incolumità fisica che renda la reazione necessitata e priva di alternative. L’attualità del pericolo esclude dall’area della scriminante ogni forma di difesa preventiva o anticipata, secondo il richiamo a Sez. I n. 51262 del 2017, Sez. I n. 45425 del 2005, Sez. I n. 48291 del 2018 e Sez. I n. 6591 del 2010.
Sul versante della causa di non punibilità, i giudici di legittimità precisano che lo stato di grave turbamento rilevante ai sensi dell’art. 55, secondo comma, cod. pen. deve essere prodotto dalla situazione di pericolo in atto e non da stati d’animo con causa preesistente o diversa. Il giudice è tenuto a un esame di tutti gli elementi fattuali per accertare se la concretezza e gravità del pericolo abbia potuto generare un turbamento tale da rendere inesigibile la razionale valutazione sull’eccesso di difesa, come affermato da Sez. IV n. 34345 del 2020.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la sentenza impugnata si risolve in proposizioni assertive prive dell’esplicitazione del percorso inferenziale che collega le risultanze processuali alla conclusione sulla configurabilità della scriminante. Il primo Giudice non ha indicato quali emergenze istruttorie abbiano consentito di ritenere accertate le condotte provocatorie attribuite alla persona offesa, né ha spiegato le ragioni della preferenza accordata alle dichiarazioni favorevoli all’imputato rispetto alle risultanze di segno contrario.
Il deficit motivazionale più grave riguarda i requisiti della necessità della difesa e dell’inevitabilità altrimenti del pericolo: la sentenza omette di chiarire perché l’imputato avvertisse l’incombere di una situazione di pericolo che non potesse essere fronteggiata rivolgendosi all’autorità giudiziaria o di polizia. L’affermazione secondo cui egli non poteva avvalersi di un commodus discessus è resa in modo generico e sostanzialmente apodittico, sicché la motivazione si rivela del tutto apparente.
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata è annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Benevento in diversa persona fisica. La natura non complessa della questione e l’applicazione di principi consolidati hanno consentito la redazione della motivazione in forma semplificata.
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Nota della Redazione
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