Misure cautelari, sindacato di legittimità e travisamento della prova (Cass. pen. Sez. I n. 33884 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è diretto unicamente a riscontrare, entro il perimetro della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge ovvero la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, senza che la Corte possa intervenire nella ricostruzione del fatto o sostituire l’apprezzamento del giudice di merito sull’attendibilità delle fonti e sulla rilevanza dei dati probatori. Il travisamento della prova, deducibile anche in fase cautelare attraverso gli atti del processo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., rileva soltanto se il ricorrente ne prospetti e il giudice di legittimità ne accerti la decisività nell’ambito del ragionamento istruttorio e del relativo apparato motivazionale. L’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione non impone una specifica risposta a ciascuna argomentazione dell’atto di gravame, essendo sufficiente che il discorso giustificativo indichi le ragioni della decisione e dimostri l’avvenuto apprezzamento dei fatti decisivi, con la conseguenza che le argomentazioni incompatibili con il tenore della decisione devono ritenersi implicitamente disattese; nei procedimenti de libertate la censura di mancata risposta è deducibile solo quando gli elementi trascurati abbiano carattere inequivocabilmente determinante.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., aveva confermato la decisione del G.i.p. di rigetto della richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen.

I giudici della cautela avevano riqualificato la condotta di partecipazione associativa nella fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen., escludendo le esigenze cautelari. Il ricorso articola quattro motivi, deducendo travisamento della prova, omessa motivazione su due motivi di appello cautelare, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla necessità della dimostrazione della destinazione dei proventi al sodalizio e alla valutazione atomistica del compendio indiziario.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimità in materia cautelare, richiamando i principi consolidati secondo cui il controllo è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per scrutinare la bontà del ragionamento giuridico, inclusa la correttezza della qualificazione attribuita al fatto, e per rilevare l’assenza di illogicità evidenti (Sezioni Unite n. 11 del 2000, Audino).

Quanto al travisamento della prova, i giudici ribadiscono che esso ricorre quando il giudice di merito abbia fatto riferimento a un elemento inesistente, abbia trascurato un elemento esistente o abbia fondato il convincimento su un risultato di prova diverso da quello reale, ma rileva solo se decisivo.

Sul primo motivo, relativo all’appalto aggiudicato in territorio catanese, la Corte rileva che l’erronea lettura del ruolo criminale di un soggetto non assume portata dirimente, poiché secondo la ricostruzione del Tribunale l’aggiudicazione avvenne a prescindere dall’effettivo interessamento dei mediatori e fuori dalla sfera di influenza del clan, sicché il motivo è inammissibile.

Il secondo motivo incontra la preclusione relativa all’obbligo motivazionale: l’omessa risposta a singole argomentazioni difensive non assume rilievo invalidante quando la motivazione è nel complesso esaustiva e i rapporti dell’indagato con esponenti della criminalità organizzata non risultano univocamente dimostrativi dell’attualità del collegamento associativo.

Il terzo motivo, nella parte sulla necessità della dimostrazione della destinazione dei proventi al clan, sconfina nel merito e non è congruamente rapportato alla ratio decidendi, avendo il Tribunale assegnato alla circostanza una valenza logico-induttiva e non di elemento imprescindibile di fattispecie. Il residuo del terzo e il quarto motivo prospettano una rivalutazione del compendio indiziario, non consentita in sede di legittimità, poiché gli indici valorizzati dal ricorrente non integrano quel rapporto di stabile e organica compenetrazione richiesto dall’art. 416-bis cod. pen. (Sezioni Unite n. 36958 del 2021, Modaffari). Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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