Osservazioni al piano operativo e motivazione non analitica (TAR Toscana n. 1290 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le osservazioni presentate dai privati agli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi, e non generano aspettative qualificate a fronte dell’ampia discrezionalità che connota le scelte urbanistiche. Il loro rigetto o accoglimento non richiede, di regola, una motivazione analitica: è sufficiente che siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio. Un onere motivazionale rafforzato sussiste solo quando le nuove scelte incidano su aspettative qualificate, quali quelle derivanti da una convenzione di lottizzazione, da una sentenza dichiarativa dell’obbligo di disporre la convenzione urbanistica o da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia. La carenza valutativa e motivazionale è esclusa quando la controdeduzione comunale esprime una valutazione non irragionevole e coerente con gli obiettivi di piano.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di aree e fabbricati nel Comune di Carrara, hanno impugnato la deliberazione consiliare n. 20 del 7 marzo 2022, con cui l’amministrazione ha accolto solo in parte le osservazioni presentate al Piano Operativo Comunale adottato con delibera n. 60 del 6 agosto 2020. Le osservazioni chiedevano l’estensione dell’ambito R2, l’attribuzione della classe di intervento “5” all’edificio principale, l’eliminazione del vincolo espropriativo e lo stralcio di alcune porzioni dall’ambito V5.

Con motivi aggiunti depositati il 27 luglio 2022, l’impugnativa è stata estesa alla deliberazione consiliare n. 49 del 31 maggio 2022, di definitiva approvazione del piano. La questione centrale riguarda l’onere motivazionale gravante sul Comune nel rigettare le osservazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 19, comma 5, della legge regionale toscana n. 65/2014, che impone al provvedimento di approvazione dello strumento urbanistico di contenere il riferimento puntuale alle osservazioni e l’espressa motivazione delle determinazioni adottate. Tale previsione non deroga ai principi generali della materia.

Le istanze dei proprietari non sono veri rimedi giuridici, ma apporti collaborativi: esse non danno luogo a peculiari aspettative, in ragione dell’ampia discrezionalità delle scelte urbanistiche. Il loro rigetto non richiede, di regola, motivazione analitica, essendo sufficiente che siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali. Fa eccezione il caso in cui le scelte incidano su aspettative qualificate, come quelle nascenti da una convenzione di lottizzazione, da una sentenza dichiarativa dell’obbligo di disporre la convenzione urbanistica o da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato sez. IV, 19 gennaio 2026, n. 399, id., sez. IV, 10 dicembre 2025, n. 9729, id., sez. IV, 12 novembre 2025, n. 8869 e id., sez. IV, 30 maggio 2025, n. 4729.

Quanto alla classe di intervento “5” richiesta per l’edificio, il Collegio rileva che le ragioni addotte non qualificano l’aspettativa dei richiedenti e si risolvono in una preferenza soggettiva. La classe “4” consente comunque il recupero dell’immobile, né è dimostrato il beneficio che lo spostamento del sedime recherebbe all’amministrazione.

Sul vincolo espropriativo, la necessità di garantire al futuro parco pubblico uno sbocco sulla Via Marina e l’accesso da Via Covetta costituisce controdeduzione pertinente e non irragionevole. Non sussiste contraddittorietà tra la classificazione in ambito V5 e la sottoposizione ad esproprio, avendo le due determinazioni finalità diverse: altro è la destinazione d’uso, altro è il vincolo. La pretesa esistenza di un diritto di passo non rileva, restando il fondo accessibile dalla viabilità pubblica.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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