Nessun affidamento risarcibile nella fase embrionale del project financing (TAR Umbria n. 196 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di project financing di iniziativa privata la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante presuppone che il promotore abbia maturato un affidamento incolpevole alla conclusione del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura. Prima dell’indizione della gara la posizione del privato resta una aspettativa di mero fatto, non giuridicamente tutelata, e l’amministrazione conserva la facoltà di revocare o non dare seguito all’iniziativa. L’interruzione delle interlocuzioni in tale fase embrionale, anche se accompagnata da un provvedimento espresso di rigetto tardivo, non integra di per sé la responsabilità precontrattuale, salvo che la condotta dell’ente sia connotata da colpa per omessa o inadeguata considerazione dell’interesse del privato a non essere coinvolto in trattative inutili.
Il Fatto
Una società ha presentato al Comune una proposta di project financing per la realizzazione e la successiva gestione di un tempio crematorio, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023. Dopo una fase di interlocuzione e di integrazioni documentali durata circa sette mesi, il Comune ha interrotto le trattative e, in seguito, ha respinto la proposta.
La società ha agito per l’accertamento della responsabilità precontrattuale dell’ente, deducendo la condotta ondivaga, la mancata pronuncia sulla fattibilità del progetto entro novanta giorni e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex art. 1337 cod. civ., chiedendo il ristoro del danno emergente e della perdita di chance. Ha poi impugnato con motivi aggiunti la delibera di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. In via preliminare disattende l’eccezione di tardività del deposito documentale, poiché il termine di costituzione degli intimati ex art. 46 cod. proc. amm. ha natura ordinatoria e le produzioni restano ammesse nel rispetto dell’art. 73 cod. proc. amm.
Sul merito, il Giudice esclude che il termine di novanta giorni per la valutazione di fattibilità previsto dall’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, nella versione vigente ratione temporis, fosse perentorio: in assenza di una disposizione che commini la decadenza, il superamento del termine integra una mera irregolarità non viziante. Nella specie, inoltre, l’istanza non era completa, mancando la bozza di convenzione e taluni elaborati, sicché il termine non era neppure decorso.
Il punto centrale è la verifica dell’affidamento incolpevole. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 21 del 2021 del Consiglio di Stato, il Tribunale ribadisce che l’affidamento va rapportato allo stadio della procedura. La linea di confine è l’indizione della gara: prima di quel momento la posizione del promotore resta un’aspettativa di fatto. Nella specie non vi era stata né la gara, né la valutazione di fattibilità, né la dichiarazione di pubblico interesse, e la procedura si era arrestata in nuce.
Quanto alla condotta dell’ente, il Collegio ritiene che le interlocuzioni e le richieste di integrazione fossero giustificate dalla complessità tecnica del procedimento, segnato dalla necessità di una variante urbanistica e dalla presenza di vincoli archeologici, paesaggistici e ambientali. Tali circostanze erano state portate a conoscenza della società sin dalle prime fasi, sicché l’interruzione delle trattative e il successivo rigetto non integrano quella condotta colposamente ondivaga idonea a fondare la responsabilità da contatto sociale qualificato.
Il Tribunale esclude infine che il rigetto abbia carattere pretestuoso e che la sopravvenuta normativa sulla cremazione abbia inciso su un’aspettativa ormai inesistente. Nel respingere la domanda risarcitoria, il Collegio ricorda che sono risarcibili solo i pregiudizi riconducibili all’interesse negativo, non quelli corrispondenti all’interesse positivo. La ricorrente è condannata alle spese di lite.
Nota della Redazione
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