Il verbale d’intesa non deroga all’avviso pubblico sui Borghi (TAR Calabria n. 920 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all’erogazione di contributi agli enti locali, l’approvazione dell’avviso pubblico genera un autovincolo in capo all’amministrazione, che può individuare i beneficiari esclusivamente all’esito dell’istruttoria e secondo i criteri della lex specialis. Un verbale d’intesa bilaterale sottoscritto con uno dei partecipanti non può derogare all’avviso né far sorgere l’obbligo di finanziare il progetto, essendo necessaria, per rimuovere l’autovincolo, una determinazione generale in autotutela. L’intesa, non qualificabile come accordo ex art. 15 l. n. 241/1990, non integra vizio di legittimità della graduatoria definitiva adottata in conformità all’esito valutativo della Commissione.

Il Fatto

La Regione Calabria, con decreto dirigenziale del 29 giugno 2018, poi emendato e prorogato, approvava un avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Alla procedura partecipava un Comune, la cui domanda era dichiarata ammissibile. La graduatoria provvisoria, approvata nel gennaio 2020, non lo includeva tra i soggetti finanziabili per insufficienza di risorse; la graduatoria definitiva, approvata con decreto dirigenziale n. 14118 del 21 dicembre 2020, confermava la non finanziabilità.

Il Comune impugnava il decreto chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, e la condanna della Regione al risarcimento del danno. A fondamento delle censure deduceva il contrasto tra l’esclusione e il verbale d’intesa dell’11 novembre 2019, che avrebbe previsto il finanziamento del progetto a prescindere dall’esito della valutazione. La Regione eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione della graduatoria provvisoria, deducendone il carattere meramente confermativo della definitiva. Il Comune rinunciava alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la respinge. Solo con la graduatoria definitiva si è cristallizzata la lesione lamentata. La precedente approvazione di una graduatoria espressamente qualificata come provvisoria, e destinata a modifiche a seguito delle istanze di riesame entro il termine indicato nel decreto, costituisce un momento endoprocedimentale non immediatamente lesivo, rispetto al quale non sussisteva alcun onere di impugnazione.

Esclusa la necessità di integrare il contraddittorio con i Comuni ammessi a finanziamento, il Collegio rileva che il ricorso è palesemente infondato nel merito. Le uniche censure attengono alla dedotta incompatibilità tra l’esclusione dal finanziamento e il verbale d’intesa intercorso tra il Comune e la Regione.

La prospettazione non è condivisibile. Indetta una procedura concorrenziale, è sorto un autovincolo per l’amministrazione regionale al rispetto della disciplina dell’avviso pubblico, in particolare dell’art. 12, che determina le modalità dell’istruttoria e i criteri di valutazione. Solo seguendo tali disposizioni, ed esclusivamente in sede di approvazione della graduatoria definitiva, possono individuarsi in modo legittimo i beneficiari dei contributi.

È invece da escludersi che la Regione possa vincolarsi a concedere il finanziamento con un atto bilaterale sottoscritto con uno dei partecipanti, peraltro in epoca antecedente al completamento dell’istruttoria della Commissione valutatrice. La rimozione dell’autovincolo non può conseguire alla stipula di un atto bilaterale, necessitando quanto meno di una determinazione regionale in autotutela di carattere generale, non adottata. In assenza di ciò, solo la graduatoria definitiva può validamente individuare i beneficiari.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza sulla medesima vicenda: il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è il naturale epilogo del procedimento ad evidenza pubblica (TAR Calabria, I, 4 maggio 2026 n. 813); la stipula del verbale d’intesa rappresenta un’anomalia procedimentale inidonea a incidere sulle modalità di individuazione dei progetti da finanziare, e non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n. 241/1990. L’intesa, della cui validità il Collegio fortemente dubita, non può costituire causa di illegittimità della graduatoria, pienamente coerente con l’esito valutativo della Commissione e non censurato. Conseguentemente infondata è la domanda risarcitoria. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie e della natura pubblica di entrambi i contendenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *