Sindacato sulle schede valutative militari limitato ai vizi macroscopici (TAR Toscana n. 1297 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le schede valutative dei militari, contenendo giudizi connotati da un’altissima discrezionalità tecnica, sono sindacabili in sede di legittimità solo in presenza di manifesta abnormità, carattere discriminatorio o travisamento dei presupposti di fatto. Il giudice amministrativo verifica la coerenza generale del metro valutativo, senza invadere il merito dell’azione amministrativa. La motivazione del giudizio finale è congrua quando si pone in rapporto di armonia con i giudizi parziali espressi per ciascuna voce, non essendo richiesto un elenco analitico di fatti o circostanze. Le variazioni delle aggettivazioni non devono essere specificamente motivate, e l’autonomia delle valutazioni, riferite al solo arco temporale considerato, esclude che la legittimità possa scrutinarsi mediante raffronto con le pregresse documentazioni caratteristiche.
Il Fatto
La ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la documentazione caratteristica relativa al periodo compreso tra il 21/12/2021 e il 13/11/2022, recante la qualifica finale di “nella media”. Il ricorso, depositato il 14/04/2023, prospettava la carenza di motivazione nella flessione subitanea delle voci analitiche rispetto alle valutazioni precedenti e la difformità del documento dal paradigma normativo di riferimento, per avere il revisore sostanzialmente ritrascritto il giudizio del primo compilatore.
Il Ministero della Difesa si è costituito chiedendo il rigetto. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto entrambi i motivi trattandoli unitariamente e qualificandoli come manifestamente infondati ai sensi dell’art. 74 c.p.a., che consente la decisione in forma semplificata con motivazione consistente in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Il punto di diritto è quello del perimetro del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni caratteristiche. Secondo consolidata giurisprudenza, i documenti caratteristici sono espressione di un’altissima discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e attitudini proprie della vita militare. Il giudice può verificare la sola coerenza generale del giudizio, restando confinato entro i ristretti confini della manifesta abnormità, del carattere discriminatorio o del travisamento dei presupposti di fatto. Il Collegio richiama in tal senso Cons. Stato, Sez. II, 20/10/2025, n. 123 e Cons. Stato, Sez. II, 2024, n. 596.
Quanto alla compilazione delle schede, la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali espressi a fianco di ciascuna voce, cosicché essa è congrua quando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi. Le variazioni delle aggettivazioni non devono essere motivate, costituendo esse stesse la motivazione del giudizio finale. La scheda non richiede un elenco analitico di fatti, ma raccoglie un giudizio sintetico sul complesso del servizio svolto.
Il Collegio afferma inoltre il principio dell’autonomia delle valutazioni: i giudizi possono variare di anno in anno senza configurare eccesso di potere per contraddittorietà, essendo la funzione della valutazione limitata a riscontrare il rendimento nel solo arco temporale considerato. Del tutto irrilevante è, sotto tale profilo, che in precedenza siano stati conseguiti giudizi migliori.
Nel caso concreto, il Tribunale non ha ravvisato macroscopici elementi di illogicità o irragionevolezza. La valutazione è espressa tramite il modulo predisposto dall’Amministrazione; le voci contestate sono sintetiche; le valutazioni sono accompagnate dall’articolato giudizio della parte IV della scheda, redatto dal compilatore e dal primo revisore, e dal giudizio complessivo finale. Il Collegio ha ravvisato l’assoluta coerenza tra le singole voci e il giudizio conclusivo, compensando le spese di lite in ragione delle modalità di svolgimento della vicenda e della sua risalenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.