Ottemperanza e acquisizione sanante: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (Cons. Stato n. 10465 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’adozione da parte dell’amministrazione dell’atto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 realizza l’obbligo conformativo discendente dalla sentenza di annullamento e rende improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Non ricorre invece cessazione della materia del contendere, che presuppone l’accertamento del carattere integralmente satisfattivo del provvedimento sopravvenuto rispetto alla posizione giuridica soggettiva azionata. La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che si configura quando un atto o un fatto rende sostanzialmente inutile la prosecuzione del giudizio. La verifica del carattere satisfattivo resta estranea alla declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1806/2014, con la quale era stato enunciato l’obbligo dell’amministrazione di restituire il bene illegittimamente appreso, salva la possibilità di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La vicenda trae origine dall’annullamento, da parte del TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia, dell’atto di acquisizione adottato dalla società resistente nel 2015.
Dopo la notifica del ricorso, la resistente ha avviato il procedimento ex art. 42-bis. Le parti hanno chiesto un rinvio, prospettando la possibile sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente ha poi rinunciato all’istanza cautelare e, con successiva memoria, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, depositando l’atto di acquisizione sanante emesso nel maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la società ricorrente ha depositato l’atto di acquisizione sanante emesso dalla resistente ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. L’amministrazione ha così dato esecuzione all’obbligo conformativo derivante dalla sentenza n. 1806/2014. Su questa base il ricorso in ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile.
La Corte esclude la cessazione della materia del contendere invocata dalla ricorrente. Tale istituto richiede una verifica del carattere satisfattivo del provvedimento adottato dall’amministrazione rispetto alla posizione giuridica soggettiva della ricorrente. La declaratoria richiesta presupporrebbe dunque un accertamento che il Collegio non è chiamato a compiere in questa sede.
Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra i due istituti processuali. Secondo principi giurisprudenziali consolidati, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo dell’amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. La sopravvenuta carenza di interesse, invece, si verifica quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato o la prosecuzione del giudizio. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7213 del 2025.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio di ottemperanza sono compensate, come richiesto dalla stessa ricorrente.
Nota della Redazione
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